Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
21/09/2016 Scade il 30 settembre la presentazione delle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego
22/09/2016 Illegittimo l’accertamento da Studi di Settore nei confronti di un dipendente S.M.Perego
22/09/2016 Scade il 30 settembre la compilazione del registro dei beni ammortizzabili S.M.Perego
22/09/2016 Si estende al quinquennio precedente il riconoscimento del requisito della ruralità S.M.Perego
22/09/2016 Eliminato il taglio alle pensioni alle c.d. “Badanti Giovani” S.M.Perego
28/09/2016 Nessun favor rei alla disciplina dei costi "black list" S.M.Perego
23/09/2016 L’intermediario che trasmette tardivamente le dichiarazioni dei redditi è soggetto a sanzioni S.M.Perego
28/09/2016 Occorre prestare attenzione al raccordo tra il quadro RE e gli studi di settore S.M.Perego
23/09/2016 Alcuni chiarimenti sugli ammortamenti degli impianti fotovoltaici S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego

Records 1611 to 1620 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Invariati i premi assicurativi INAIL per il 2016   Data : 08/03/2016
Invariati i premi assicurativi INAIL per il 2016
L'INAIL, con la circ. 7.3.2016 n. 7, ha spiegato che per l'anno 2016 i premi assicurativi restano invariati rispetto all'anno scorso. Le retribuzioni su cui si calcola il premio:
-non possono mai essere inferiori a quanto previsto da leggi, regolamenti, contratti collettivi e individuali;
-se inferiori, devono essere adeguate al minimale di retribuzione fissato dalla legge e soggetto a rivalutazione annuale in base all'aumento dell'indice medio del costo della vita ISTAT.
Nel 2016 tale indice è pari a -0,1%, ma la percentuale di adeguamento alla variazione ISTAT non può essere inferiore allo zero (art. 1 co. 287 della L. 208/2015); pertanto, i limiti minimi di retribuzione giornaliera per i lavoratori dipendenti sono invariati al 2015 e pari a euro 47,68.
L'Istituto, inoltre, chiarisce che:
- nel caso di lavoratori part-time, la base imponibile è pari al prodotto tra la retribuzione oraria e le ore complessive da retribuire dal datore di lavoro;
- per i lavoratori parasubordinati l'imponibile non può essere misurato a giorni di prestazione e la base di calcolo dei premi è data dai compensi effettivamente percepiti (nei limiti del minimale e massimale di rendita);
- per i rapporti di collaborazione non superiori a 30 giorni nell'anno solare, i valori sono giornalieri, con un minimale di 53,98 euro e un massimale di 100,26 euro.
Fonte: Notiziario Eutekne - Italia Oggi del 8.3.2016, p. 34 - "Tutela Inail a costo invariato" - Cirioli
Sezione:   Autore : S.M.Perego