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18/02/2016 I fisioterapisti senza albo non possono costituirsi in STP S.M.Perego
17/02/2016 Le spese funebri entrano nel 730 Precompilato S.M.Perego
17/02/2016 Garanzia Giovani alcuni chiarimenti nella circ. INPS 16.2.2016 n. 32 S.M.Perego
17/02/2016 Entro il 28.2.2016 la domanda di riduzione contributiva per i forfetari – Mess. INPS 26.1.2016 n. 286 S.M.Perego
17/02/2016 Leasing finanziario abitativo – Un nuovo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato 29.1.2016 n. 4-2016/T S.M.Perego
15/02/2016 Nella dichiarazione Iva 2016 lo Split payment S.M.Perego
16/02/2016 Pronto il decreto di innalzamento delle percentuali di compensazione per gli agricoltori S.M.Perego
09/02/2016 I forfetari non applicano le ritenute d’acconto ma compilano il quadro RS in Unico S.M.Perego
16/02/2016 Approvate le specifiche tecniche per gli Studi di Settore 2015 S.M.Perego

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Titolo: L’INPS fornisce indicazioni operative alla domanda ASDI   Data : 09/03/2016
L’INPS fornisce indicazioni operative alla domanda ASDI
Con la circ. INPS 3.3.2016 n. 47, l'INPS ha fornito alcune indicazioni operative nel tentativo di risolvere i problemi attuativi dovuti ai disallineamenti normativi e procedurali tra l'accesso all'Assegno di Disoccupazione (ASDI) ex art. 16 del DLgs. 22/2015 e quello del percorso di politica attiva dei percettori di NASpI.
Innanzitutto, mancando una disciplina ad hoc circa la conservazione dello stato di disoccupazione, l'Istituto previdenziale consente l'accesso all'ASDI anche a chi svolge un'attività lavorativa da cui derivi un reddito annuo inferiore al minimo imponibile, a condizione che autocertifichi la persistenza dello stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda. In seconda battuta, sebbene le disposizioni di legge dispongano diversamente, secondo l'INPS il "progetto personalizzato" per l'ASDI (cfr. DM 29.12.2015) coincide con il patto di servizio personalizzato del percorso di politica attiva, che devono stipulare tutti i disoccupati percettori di Naspi e di altri strumenti di integrazione al reddito previsti dal DLgs. 150/2015.
In pratica, alla presentazione della domanda di ASDI, da trasmettere entro 30 giorni dal termine della NASpI, con autocertificazione il richiedente dovrà solo indicare il centro per l'impiego contattato per confermare lo stato di disoccupazione e con cui ha stipulato il patto di servizio, oltre la data di sottoscrizione dello stesso. In seguito, l'erogazione dell'ASDI potrà avvenire solo previa verifica dell'avvenuta sottoscrizione del patto personalizzato di servizio, che dovrà essere confermata per via telematica dal relativo Cpi. L'INPS procederà alla liquidazione della prestazione solo dopo la comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del patto personalizzato di servizio da parte dei centri per l'impiego, cui spetta la competenza esclusiva dell'attestazione.
In caso di risposta negativa, l'INPS non procederà all'erogazione dell'ASDI.
Fonte: Circolare INPS 3.3.2016 n. 47 – Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 9.3.2016, p. 38 - "L'Inps semplifica l'iter per l'Asdi" - Bocchieri
Sezione:   Autore : S.M.Perego