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05/02/2016 Prestazioni di lavoro occasionale e accessorio – NASpI - Messaggio INPS 4.2.2016 n. 494 S.M.Perego
09/02/2016 Sanzioni ridotte per l’imposta di Registro nel corso di accertamento sulla voluntary disclosure S.M.Perego
09/02/2016 Operative le modalità di domanda FIS - Circ. INPS 4.2.2016 n. 22 S.M.Perego
08/02/2016 I principali adempimenti per i nuovi forfetari S.M.Perego
08/02/2016 Quali beni materiali scontano la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione S.M.Perego
08/02/2016 Imposta di Registro agevolata per i leasing “Prima casa” S.M.Perego
08/02/2016 Entro il 28.2.2016 la certificazione dei sostituti d'imposta ai dipendenti S.M.Perego
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Titolo: L’INPS fornisce indicazioni operative alla domanda ASDI   Data : 09/03/2016
L’INPS fornisce indicazioni operative alla domanda ASDI
Con la circ. INPS 3.3.2016 n. 47, l'INPS ha fornito alcune indicazioni operative nel tentativo di risolvere i problemi attuativi dovuti ai disallineamenti normativi e procedurali tra l'accesso all'Assegno di Disoccupazione (ASDI) ex art. 16 del DLgs. 22/2015 e quello del percorso di politica attiva dei percettori di NASpI.
Innanzitutto, mancando una disciplina ad hoc circa la conservazione dello stato di disoccupazione, l'Istituto previdenziale consente l'accesso all'ASDI anche a chi svolge un'attività lavorativa da cui derivi un reddito annuo inferiore al minimo imponibile, a condizione che autocertifichi la persistenza dello stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda. In seconda battuta, sebbene le disposizioni di legge dispongano diversamente, secondo l'INPS il "progetto personalizzato" per l'ASDI (cfr. DM 29.12.2015) coincide con il patto di servizio personalizzato del percorso di politica attiva, che devono stipulare tutti i disoccupati percettori di Naspi e di altri strumenti di integrazione al reddito previsti dal DLgs. 150/2015.
In pratica, alla presentazione della domanda di ASDI, da trasmettere entro 30 giorni dal termine della NASpI, con autocertificazione il richiedente dovrà solo indicare il centro per l'impiego contattato per confermare lo stato di disoccupazione e con cui ha stipulato il patto di servizio, oltre la data di sottoscrizione dello stesso. In seguito, l'erogazione dell'ASDI potrà avvenire solo previa verifica dell'avvenuta sottoscrizione del patto personalizzato di servizio, che dovrà essere confermata per via telematica dal relativo Cpi. L'INPS procederà alla liquidazione della prestazione solo dopo la comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del patto personalizzato di servizio da parte dei centri per l'impiego, cui spetta la competenza esclusiva dell'attestazione.
In caso di risposta negativa, l'INPS non procederà all'erogazione dell'ASDI.
Fonte: Circolare INPS 3.3.2016 n. 47 – Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 9.3.2016, p. 38 - "L'Inps semplifica l'iter per l'Asdi" - Bocchieri
Sezione:   Autore : S.M.Perego