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12/04/2017 INPS - Le prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi invariate rispetto al 2016 S.M.Perego
12/04/2017 Apportate alcune modifiche alle istruzioni REDDITI PF 2017 S.M.Perego
12/04/2017 Esami da revisore e da dottore commercialista separati S.M.Perego
12/04/2017 Compensazioni più care - Nella manovra correttiva il visto di conformità oltre i 5000 euro S.M.Perego
12/04/2017 Confermata la proroga per la domanda di rottamazione dei ruoli S.M.Perego
14/04/2017 Il reato di corruzione si estende anche ai privati S.M.Perego
14/04/2017 Disponibile la circolare ministeriale con chiarimenti per il nuovo regime di cassa S.M.Perego
14/04/2017 Dal 19 aprile la tracciabilità d’origine si estende ai prodotti lattiero-caseari S.M.Perego
14/04/2017 Nella manovra correttiva un taglio alla detrazione IVA S.M.Perego

Records 1741 to 1750 of 2397
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Titolo: Il mancato incasso della ritenuta salva l’IRPEF del professionista   Data : 09/03/2016
Il mancato incasso della ritenuta salva l’IRPEF del professionista
Con sentenza n. 23/49/2016 dell’1.1.2016, la C.T. Reg. Milano ha statuito che l'Agenzia delle Entrate non può pretendere il pagamento della ritenuta da parte del professionista che dimostra di avere già subìto la tassazione (egli non ha colpa se il sostituto opera la ritenuta, ma non la versa).
Secondo i giudici, una volta che è stata acquisita la prova che le ritenute sono state operate, unico obbligato è il sostituto.
Più precisamente:
- l'art. 35 del DPR 602/73 prevede l'iscrizione a ruolo del sostituito a titolo di coobbligato solidale se il sostituto non effettua le ritenute sui redditi corrisposti al sostituito e non ha conseguentemente provveduto al versamento;
- se, invece, le ritenute sono state effettuate e il percipiente-sostituito ha incassato al netto delle ritenute subite, l'erario può agire solo verso il sostituto (come prevede l'art. 4 del DPR 322/98, il sostituito ha diritto allo scomputo sulla base delle «ritenute operate»).
Inoltre, è la stessa Agenzia delle Entrate (ris. 19.3.2009 n. 68) a ritenere il contribuente legittimato allo scomputo, a patto che sia in grado di documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta esibendo la fattura e la relativa documentazione (proveniente da banche o altri intermediari finanziari), idonea a provare l'importo effettivamente percepito.
Fonte: Notiziario Eutekne – Ris. A.d.E. del 19.3.2009 n. 68 - Il Sole - 24 Ore del 9.3.2016, p. 36 - "La ritenuta «salva» il professionista" - Morina - Morina
Sezione:   Autore : S.M.Perego