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Data Titolo Sezione Autore
20/06/2017 Per gli apprendisti diversa operatività degli incentivi INPS S.M.Perego
07/10/2016 Per gli arbitrati l’imposta di bollo compete alle parti S.M.Perego
10/06/2019 Per gli immobili locati a canone concordato IMU e TASI ridotta al 75% S.M.Perego
14/03/2017 Per i contratti di lavoro a progetto vige sempre la presunzione di un rapporto di lavoro subordinato S.M.Perego
25/07/2016 Per i contributi di bonifica, sempre deducibili IRPEF, l’onere della prova è in capo al consorzio S.M.Perego
18/01/2016 Per i controlli su Unico SC del 2013 in arrivo 200 mila comunicazioni sulla PEC degli intermediari S.M.Perego
29/03/2019 Per i forfetari ex L. 190/2014 scatta l’obbligo delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente S.M.Perego
13/02/2019 Per i forfetari sussistono dubbi sugli obblighi da Esterometro S.M.Perego
11/03/2016 Per i lavoratori autonomi le ritenute subite sono sempre deducibili S.M.Perego
07/10/2016 Per i piccoli orticelli permangono dubbi sull’IMU S.M.Perego

Records 1811 to 1820 of 2397
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Titolo: Il mancato incasso della ritenuta salva l’IRPEF del professionista   Data : 09/03/2016
Il mancato incasso della ritenuta salva l’IRPEF del professionista
Con sentenza n. 23/49/2016 dell’1.1.2016, la C.T. Reg. Milano ha statuito che l'Agenzia delle Entrate non può pretendere il pagamento della ritenuta da parte del professionista che dimostra di avere già subìto la tassazione (egli non ha colpa se il sostituto opera la ritenuta, ma non la versa).
Secondo i giudici, una volta che è stata acquisita la prova che le ritenute sono state operate, unico obbligato è il sostituto.
Più precisamente:
- l'art. 35 del DPR 602/73 prevede l'iscrizione a ruolo del sostituito a titolo di coobbligato solidale se il sostituto non effettua le ritenute sui redditi corrisposti al sostituito e non ha conseguentemente provveduto al versamento;
- se, invece, le ritenute sono state effettuate e il percipiente-sostituito ha incassato al netto delle ritenute subite, l'erario può agire solo verso il sostituto (come prevede l'art. 4 del DPR 322/98, il sostituito ha diritto allo scomputo sulla base delle «ritenute operate»).
Inoltre, è la stessa Agenzia delle Entrate (ris. 19.3.2009 n. 68) a ritenere il contribuente legittimato allo scomputo, a patto che sia in grado di documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta esibendo la fattura e la relativa documentazione (proveniente da banche o altri intermediari finanziari), idonea a provare l'importo effettivamente percepito.
Fonte: Notiziario Eutekne – Ris. A.d.E. del 19.3.2009 n. 68 - Il Sole - 24 Ore del 9.3.2016, p. 36 - "La ritenuta «salva» il professionista" - Morina - Morina
Sezione:   Autore : S.M.Perego