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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Ultimi controlli sulle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego
29/09/2015 Approvato lo schema di DLgs. relativo alla riforma delle sanzioni amministrative S.M.Perego
30/09/2015 ONLUS regolarizzazione entro il 30.9.2015 S.M.Perego
30/09/2015 Voluntary disclouser - Proroga del termine al 30.11.2015 S.M.Perego
30/09/2015 Autoveicoli – Il certificato di proprietà solo on-line S.M.Perego
30/09/2015 Dal 1.1.2016 entrano in vigore i Principi Italiani di Valutazione (OIV) S.M.Perego
30/09/2015 Scade il termine per trasmettere il modello UNICO e sanare UNICO 2014 S.M.Perego
30/09/2015 DLgs. di riforma delle sanzioni amministrative (L.23/2014) S.M.Perego
01/10/2015 Indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi - (mess. INPS 30.9.2015 n. 6024) S.M.Perego
01/10/2015 Occorre una valutazione complessiva per determinare l’antieconomicità delle operazioni aziendali S.M.Perego

Records 381 to 390 of 2397
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Titolo: Il mancato incasso della ritenuta salva l’IRPEF del professionista   Data : 09/03/2016
Il mancato incasso della ritenuta salva l’IRPEF del professionista
Con sentenza n. 23/49/2016 dell’1.1.2016, la C.T. Reg. Milano ha statuito che l'Agenzia delle Entrate non può pretendere il pagamento della ritenuta da parte del professionista che dimostra di avere già subìto la tassazione (egli non ha colpa se il sostituto opera la ritenuta, ma non la versa).
Secondo i giudici, una volta che è stata acquisita la prova che le ritenute sono state operate, unico obbligato è il sostituto.
Più precisamente:
- l'art. 35 del DPR 602/73 prevede l'iscrizione a ruolo del sostituito a titolo di coobbligato solidale se il sostituto non effettua le ritenute sui redditi corrisposti al sostituito e non ha conseguentemente provveduto al versamento;
- se, invece, le ritenute sono state effettuate e il percipiente-sostituito ha incassato al netto delle ritenute subite, l'erario può agire solo verso il sostituto (come prevede l'art. 4 del DPR 322/98, il sostituito ha diritto allo scomputo sulla base delle «ritenute operate»).
Inoltre, è la stessa Agenzia delle Entrate (ris. 19.3.2009 n. 68) a ritenere il contribuente legittimato allo scomputo, a patto che sia in grado di documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta esibendo la fattura e la relativa documentazione (proveniente da banche o altri intermediari finanziari), idonea a provare l'importo effettivamente percepito.
Fonte: Notiziario Eutekne – Ris. A.d.E. del 19.3.2009 n. 68 - Il Sole - 24 Ore del 9.3.2016, p. 36 - "La ritenuta «salva» il professionista" - Morina - Morina
Sezione:   Autore : S.M.Perego