Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
19/12/2017 Confermata la validità del ricorso in formato .doc e non .pdf S.M.Perego
06/04/2018 Confermate per il Trust immobiliare le imposte ipotecarie e catastali fisse S.M.Perego
16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
09/04/2019 Conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
02/08/2018 Conservazione delle fatture elettroniche. Servizio gratuito dell'Agenzia delle Entrate S.M.Perego
27/05/2015 Contrasto alle frodi fiscali e contributive - Protocollo d'intesa firmato da Agenzia delle Entrate e INPS S.M.Perego
10/04/2009 Contrasto all'evazione news
10/04/2017 Contratti di locazione transitori solo a canone concordato S.M.Perego
05/08/2015 Contratti di solidarietà - Incremento del 10% del trattamento di integrazione salariale per il 2015 S.M.Perego
10/06/2009 Contribuenti Minimi news Stefano M. Perego

Records 391 to 400 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Il mancato incasso della ritenuta salva l’IRPEF del professionista   Data : 09/03/2016
Il mancato incasso della ritenuta salva l’IRPEF del professionista
Con sentenza n. 23/49/2016 dell’1.1.2016, la C.T. Reg. Milano ha statuito che l'Agenzia delle Entrate non può pretendere il pagamento della ritenuta da parte del professionista che dimostra di avere già subìto la tassazione (egli non ha colpa se il sostituto opera la ritenuta, ma non la versa).
Secondo i giudici, una volta che è stata acquisita la prova che le ritenute sono state operate, unico obbligato è il sostituto.
Più precisamente:
- l'art. 35 del DPR 602/73 prevede l'iscrizione a ruolo del sostituito a titolo di coobbligato solidale se il sostituto non effettua le ritenute sui redditi corrisposti al sostituito e non ha conseguentemente provveduto al versamento;
- se, invece, le ritenute sono state effettuate e il percipiente-sostituito ha incassato al netto delle ritenute subite, l'erario può agire solo verso il sostituto (come prevede l'art. 4 del DPR 322/98, il sostituito ha diritto allo scomputo sulla base delle «ritenute operate»).
Inoltre, è la stessa Agenzia delle Entrate (ris. 19.3.2009 n. 68) a ritenere il contribuente legittimato allo scomputo, a patto che sia in grado di documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta esibendo la fattura e la relativa documentazione (proveniente da banche o altri intermediari finanziari), idonea a provare l'importo effettivamente percepito.
Fonte: Notiziario Eutekne – Ris. A.d.E. del 19.3.2009 n. 68 - Il Sole - 24 Ore del 9.3.2016, p. 36 - "La ritenuta «salva» il professionista" - Morina - Morina
Sezione:   Autore : S.M.Perego