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17/03/2017 INPS – disponibili le istruzioni applicative per i trattamenti pensionistici in cumulo S.M.Perego
17/03/2017 INPS - Premio alla nascita erogato in unica soluzione S.M.Perego
22/03/2017 Con il DL 8/2017 in arrivo la proroga del termine per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
22/03/2017 Reintrodotto l’obbligo di presentazione del Modello INTRA2 S.M.Perego
22/03/2017 Dai voucher al lavoro nero S.M.Perego
22/03/2017 Scade il 31.3.2017 la presentazione della domanda per il bonus bonifica da amianto S.M.Perego
22/03/2017 Nel modello polivalente anche le operazioni in contanti oltre i 3 mila euro S.M.Perego
22/03/2017 Chiarite le modalità per l’estrazione di beni dal deposito IVA da parte degli esportatori abituali S.M.Perego
22/03/2017 Con una sanzione ci si può ravvedere per l’omessa presentazione del mod. F24 a zero S.M.Perego
22/03/2017 La comunicazione trimestrale dei dati IVA disponibile in bozza S.M.Perego

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Titolo: Per i lavoratori autonomi le ritenute subite sono sempre deducibili   Data : 11/03/2016
Per i lavoratori autonomi le ritenute subite sono sempre deducibili
L'Agenzia delle Entrate, con una risposta al question time fornita il 10.3.2016, con cui si chiedeva di far chiarezza circa il comportamento fiscale da tenere qualora il sostituto non abbia versato la ritenuta operata, ha precisato che il contribuente/sostituito può scomputare la ritenuta subita, richiamando, però, il caso della risoluzione Agenzia Entrate 68/2009, non perfettamente coincidente con la domanda posta nell'interrogazione parlamentare.
L'Amministrazione finanziaria, ribadendo quanto già espresso con la suddetta risoluzione, ha affermato che la ritenuta è scomputabile anche senza il ricevimento della certificazione, esibendo:
- la fattura e la documentazione idonea a comprovare che l'importo incassato dal sostituto d'imposta è al netto della ritenuta;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attraverso la quale lo stesso contribuente attesti che la documentazione si riferisce a tale fattura.
Fonte: Notiziario Eutekne - Risposta a interrogazione parlamentare 10.3.2016 n. 5-08069
Sezione:   Autore : S.M.Perego