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Data Titolo Sezione Autore
27/06/2017 Dall’1.7.2017 nuove disposizioni in materia di split payment S.M.Perego
27/06/2017 Dall’INPS le istruzioni per la compilazione del quadro RR S.M.Perego
28/06/2017 Solo Entratel o Fisconline se il mod. F24 ha saldo zero S.M.Perego
30/06/2017 Detraibili dall’IRPEF gli acconti per interventi di recupero edilizio versati prima del rogito S.M.Perego
30/06/2017 Pubblicati gli elenchi delle P.A. e delle società interessate allo Split payment S.M.Perego
26/06/2017 Rottamazione ex DL 193/2016 - In caso di diniego può essere proposto il ricorso S.M.Perego
30/06/2017 Pubblicato lo statuto per l’istituzione dell'ente pubblico Agenzia delle Entrate-Riscossione S.M.Perego
22/06/2017 INPS – Nel “Cassetto Committenti Gestione Separata” le situazioni debitorie S.M.Perego
27/09/2017 Il nuovo modello RLI del 20.9.2017 Stefano M. Perego
27/10/2017 Approvati i modelli per la nuova rottamazione S.M.Perego

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Titolo: Per i lavoratori autonomi le ritenute subite sono sempre deducibili   Data : 11/03/2016
Per i lavoratori autonomi le ritenute subite sono sempre deducibili
L'Agenzia delle Entrate, con una risposta al question time fornita il 10.3.2016, con cui si chiedeva di far chiarezza circa il comportamento fiscale da tenere qualora il sostituto non abbia versato la ritenuta operata, ha precisato che il contribuente/sostituito può scomputare la ritenuta subita, richiamando, però, il caso della risoluzione Agenzia Entrate 68/2009, non perfettamente coincidente con la domanda posta nell'interrogazione parlamentare.
L'Amministrazione finanziaria, ribadendo quanto già espresso con la suddetta risoluzione, ha affermato che la ritenuta è scomputabile anche senza il ricevimento della certificazione, esibendo:
- la fattura e la documentazione idonea a comprovare che l'importo incassato dal sostituto d'imposta è al netto della ritenuta;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attraverso la quale lo stesso contribuente attesti che la documentazione si riferisce a tale fattura.
Fonte: Notiziario Eutekne - Risposta a interrogazione parlamentare 10.3.2016 n. 5-08069
Sezione:   Autore : S.M.Perego