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21/03/2018 Nuovi adempimenti catastali S.M.Perego
21/03/2018 Ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica S.M.Perego
21/03/2018 Responsabilità solidale tra committente e appaltatore S.M.Perego
21/03/2018 Pubblicazione Bonus casa S.M.Perego
26/03/2018 INPS chiarimenti in merito all’assegno di natalità (c.d. "bonus bebè") S.M.Perego
26/03/2018 Nuovo modello per la “Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche” S.M.Perego
26/03/2018 Scade oggi la trasmissione dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
27/03/2018 Previsti i primi adempimenti sulla fatturazione elettronica B&C S.M.Perego
27/03/2018 Street food esteso anche al settore agricolo S.M.Perego
27/03/2018 Privacy – Alcuni chiarimenti sulla figura dell’RPD S.M.Perego

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Titolo: Per i lavoratori autonomi le ritenute subite sono sempre deducibili   Data : 11/03/2016
Per i lavoratori autonomi le ritenute subite sono sempre deducibili
L'Agenzia delle Entrate, con una risposta al question time fornita il 10.3.2016, con cui si chiedeva di far chiarezza circa il comportamento fiscale da tenere qualora il sostituto non abbia versato la ritenuta operata, ha precisato che il contribuente/sostituito può scomputare la ritenuta subita, richiamando, però, il caso della risoluzione Agenzia Entrate 68/2009, non perfettamente coincidente con la domanda posta nell'interrogazione parlamentare.
L'Amministrazione finanziaria, ribadendo quanto già espresso con la suddetta risoluzione, ha affermato che la ritenuta è scomputabile anche senza il ricevimento della certificazione, esibendo:
- la fattura e la documentazione idonea a comprovare che l'importo incassato dal sostituto d'imposta è al netto della ritenuta;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attraverso la quale lo stesso contribuente attesti che la documentazione si riferisce a tale fattura.
Fonte: Notiziario Eutekne - Risposta a interrogazione parlamentare 10.3.2016 n. 5-08069
Sezione:   Autore : S.M.Perego