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Data Titolo Sezione Autore
27/11/2015 La dichiarazione omessa ma presentata tardivamente non proroga i termini di accertamento S.M.Perego
27/11/2015 Disponibile il software per le segnalazioni di anomalia da Studi di Settore 2015 S.M.Perego
26/11/2015 Messaggio INPS sui limiti al cumulo contributivo per Art/Com e G.S. S.M.Perego
12/01/2016 Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria - Ulteriori problemi S.M.Perego
30/11/2015 L’INPS interviene sugli ammortizzatori sociali S.M.Perego
04/12/2015 Linee guida AGID alla conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
26/11/2015 I medici di base esclusi dalla fatturazione elettronica S.M.Perego
07/12/2015 Il pagamento dei diritti doganali anche con bonifico S.M.Perego
07/12/2015 Pronta la bozza della Certificazione Unica 2016 S.M.Perego
07/12/2015 Approvato il modello di opzione per la patent box S.M.Perego

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Titolo: Per i lavoratori autonomi le ritenute subite sono sempre deducibili   Data : 11/03/2016
Per i lavoratori autonomi le ritenute subite sono sempre deducibili
L'Agenzia delle Entrate, con una risposta al question time fornita il 10.3.2016, con cui si chiedeva di far chiarezza circa il comportamento fiscale da tenere qualora il sostituto non abbia versato la ritenuta operata, ha precisato che il contribuente/sostituito può scomputare la ritenuta subita, richiamando, però, il caso della risoluzione Agenzia Entrate 68/2009, non perfettamente coincidente con la domanda posta nell'interrogazione parlamentare.
L'Amministrazione finanziaria, ribadendo quanto già espresso con la suddetta risoluzione, ha affermato che la ritenuta è scomputabile anche senza il ricevimento della certificazione, esibendo:
- la fattura e la documentazione idonea a comprovare che l'importo incassato dal sostituto d'imposta è al netto della ritenuta;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attraverso la quale lo stesso contribuente attesti che la documentazione si riferisce a tale fattura.
Fonte: Notiziario Eutekne - Risposta a interrogazione parlamentare 10.3.2016 n. 5-08069
Sezione:   Autore : S.M.Perego