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Data Titolo Sezione Autore
08/05/2017 Dall’1.1.2018 la mediazione obbligatoria fino a 50 mila euro S.M.Perego
27/04/2017 Indetraibile l’IVA erroneamente addebitata sulle operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
20/04/2017 Per le società di comodo non rilevano le rimanenze nel passaggio al regime di cassa S.M.Perego
20/04/2017 L’indipendenza del professionista rilevante sulla validità del concordato preventivo S.M.Perego
21/04/2017 Scade oggi la presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli – Richiesta una proroga S.M.Perego
01/08/2016 Anche per le prestazioni professionali di cui alla L. 4/2013, in mancanza di accordo si ricorre alle tariffe professionali S.M.Perego
21/04/2017 L’imposta sostitutiva sui mutui si paga con il modello F24 S.M.Perego
23/06/2016 L’INPS norma le detrazioni per carichi di famiglia dei non residenti S.M.Perego
24/04/2017 INPS – Ai lavoratori non vedenti previsto un beneficio pensionistico S.M.Perego
24/04/2017 Approvati i nuovi coefficienti per i fabbricati di categoria catastale “D” S.M.Perego

Records 961 to 970 of 2397
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Titolo: Ulteriori risposte sul Reverse charge   Data : 11/03/2016
Ulteriori risposte sul Reverse charge
Con la risposta fornita in occasione di un question time in Commissione Finanze alla Camera del 10.3.2016, l'Amministrazione finanziaria chiarisce che i lavori di opere murarie relativi ad edifici, effettuati per il committente soggetto passivo IVA nell'ambito dell'ampliamento di un edificio, devono essere assoggettate al meccanismo del reverse charge a norma dell'art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 in quanto rientrano nel codice attività ATECO 2007 43.39.01 "Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.". Tale codice attività, difatti, è riportato nella circ. Agenzia delle Entrate 27.3.2015 n. 14, fra i codici riconducibili alla fattispecie del completamento degli edifici.
Pertanto, come precisato dall'Agenzia delle Entrate, l'attività di ampliamento degli edifici deve essere tenuta distinta da quella di costruzione completa di edifici (eseguiti per conto proprio o per conto terzi), riconducibile al codice ATECO 2007 41.2.,"Costruzione di edifici e non residenziali".
A parere dell'Autore, la risposta non appare allineata a quanto già espresso dall'Agenzia nella circ. 27.3.2015 n. 14, in quanto le opere di ampliamento di edifici risultano assimilabili a fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del reverse charge (costruzione di edifici, interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia).
Fonte: Notiziario Eutekne - Risposta a interrogazione parlamentare del 10.3.2016
Sezione:   Autore : S.M.Perego