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15/04/2016 La riscossione del canone RAI incontra le prime difficoltà S.M.Perego
21/03/2016 La comunicazione per le operazioni con paesi black list separate dallo spesometro S.M.Perego
18/04/2016 Deducibili in dichiarazione le somme assoggettate a tassazione in anni precedenti S.M.Perego
18/04/2016 Il 730 Precompilato parte dal foglio illustrativo S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
18/04/2016 Scade il 28.4.2016 il ricorso sulle variazioni colturali di fine 2015 S.M.Perego
18/04/2016 Precompilata ma non per tutti S.M.Perego
19/04/2016 Ancora sulla riforma degli appalti pubblici in attesa di pubblicazione sulla G.U. S.M.Perego
19/04/2016 Esenti da bollo i certificati anagrafici richiesti dagli uffici legali S.M.Perego

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Titolo: Il saldo IVA 2015 entro il 16.3.2016   Data : 11/03/2016
Il saldo IVA 2015 entro il 16.3.2016
I soggetti che hanno presentato la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma entro il 29.2.2016, e con eccedenze a debito, sono tenuti a versare il saldo IVA entro il 16.3.2016 (ovvero la prima rata, in caso di rateizzazione), indicando sul modello F24 il codice tributo 6099 e il 2015 come anno di riferimento.
I contribuenti trimestrali per opzione (art. 7 del DPR 542/99) versano il saldo IVA, comprensivo della liquidazione del quarto trimestre del 2015, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi, da indicare sul modello F24 con il medesimo codice tributo previsto per l’imposta. La maggiorazione si applica anche all’imposta derivante dalle operazioni di “chiusura” (come la rettifica della detrazione).
I soggetti che presentano la dichiarazione annuale nell'ambito di UNICO 2016, entro il 30.9.2016, possono invece effettuare il versamento del saldo IVA nei termini previsti per le imposte risultanti dal modello UNICO, applicando la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16.3.2016.
Infine, a partire dal 16.3.2016, i soggetti che hanno chiuso la dichiarazione IVA con eccedenze a credito possono presentare istanza di rimborso, ovvero utilizzare in compensazione “orizzontale” il credito maturato.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 11.3.2016 - "Saldo IVA per il 2015 in scadenza" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego