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27/04/2017 Indetraibile l’IVA erroneamente addebitata sulle operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
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22/02/2017 INPS Trattamenti di integrazione salariale - Importi massimi relativi al 2017 S.M.Perego
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22/02/2017 Il nuovo modello di dichiarazione d'intento è utilizzabile dall'1.3.2017 – Chiarimenti S.M.Perego

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Titolo: Il saldo IVA 2015 entro il 16.3.2016   Data : 11/03/2016
Il saldo IVA 2015 entro il 16.3.2016
I soggetti che hanno presentato la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma entro il 29.2.2016, e con eccedenze a debito, sono tenuti a versare il saldo IVA entro il 16.3.2016 (ovvero la prima rata, in caso di rateizzazione), indicando sul modello F24 il codice tributo 6099 e il 2015 come anno di riferimento.
I contribuenti trimestrali per opzione (art. 7 del DPR 542/99) versano il saldo IVA, comprensivo della liquidazione del quarto trimestre del 2015, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi, da indicare sul modello F24 con il medesimo codice tributo previsto per l’imposta. La maggiorazione si applica anche all’imposta derivante dalle operazioni di “chiusura” (come la rettifica della detrazione).
I soggetti che presentano la dichiarazione annuale nell'ambito di UNICO 2016, entro il 30.9.2016, possono invece effettuare il versamento del saldo IVA nei termini previsti per le imposte risultanti dal modello UNICO, applicando la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16.3.2016.
Infine, a partire dal 16.3.2016, i soggetti che hanno chiuso la dichiarazione IVA con eccedenze a credito possono presentare istanza di rimborso, ovvero utilizzare in compensazione “orizzontale” il credito maturato.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 11.3.2016 - "Saldo IVA per il 2015 in scadenza" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego