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Data Titolo Sezione Autore
16/07/2015 La cessione di energia elettrica al GSE spa soggetta alla fattura elettronica dal 20.7.2015 S.M.Perego
30/09/2016 La cessione di latte fresco sconta due diverse aliquote IVA S.M.Perego
20/01/2017 La cessione di terreni edificabili da parte di imprenditori agricoli resta soggetta ad imposta di Registro S.M.Perego
10/06/2016 La cessione di un bene oggetto di super ammortamento non sconta la maggiorazione S.M.Perego
08/02/2016 La CIG passa tramite la Circ. INPS 4.2.2016 n. 22 S.M.Perego
06/05/2016 La circolare esplicativa sull’assegnazione dei beni ai soci ancora nel limbo, permangono dubbi applicativi S.M.Perego
05/10/2015 La clausola risolutiva espressa esclude la tassazione delle locazioni non percepite S.M.Perego
05/08/2015 La collaborazione tra colleghi paga S.M.Perego
23/09/2016 La compilazione del quadro LM S.M.Perego
03/12/2015 La compilazione del RED sempre obbligatoria - circ. INPS 30.11.2015 n. 195 S.M.Perego

Records 1291 to 1300 of 2397
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Titolo: Il saldo IVA 2015 entro il 16.3.2016   Data : 11/03/2016
Il saldo IVA 2015 entro il 16.3.2016
I soggetti che hanno presentato la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma entro il 29.2.2016, e con eccedenze a debito, sono tenuti a versare il saldo IVA entro il 16.3.2016 (ovvero la prima rata, in caso di rateizzazione), indicando sul modello F24 il codice tributo 6099 e il 2015 come anno di riferimento.
I contribuenti trimestrali per opzione (art. 7 del DPR 542/99) versano il saldo IVA, comprensivo della liquidazione del quarto trimestre del 2015, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi, da indicare sul modello F24 con il medesimo codice tributo previsto per l’imposta. La maggiorazione si applica anche all’imposta derivante dalle operazioni di “chiusura” (come la rettifica della detrazione).
I soggetti che presentano la dichiarazione annuale nell'ambito di UNICO 2016, entro il 30.9.2016, possono invece effettuare il versamento del saldo IVA nei termini previsti per le imposte risultanti dal modello UNICO, applicando la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16.3.2016.
Infine, a partire dal 16.3.2016, i soggetti che hanno chiuso la dichiarazione IVA con eccedenze a credito possono presentare istanza di rimborso, ovvero utilizzare in compensazione “orizzontale” il credito maturato.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 11.3.2016 - "Saldo IVA per il 2015 in scadenza" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego