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23/05/2017 Le dimissioni del lavoratore passano tramite lo SPID S.M.Perego
08/05/2017 Nuove compensazioni dei crediti con criticità, dubbi e maggiori costi S.M.Perego
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08/05/2017 Dall’1.1.2018 la mediazione obbligatoria fino a 50 mila euro S.M.Perego
08/05/2017 Dal 22 giugno le modifiche agli atti sociali delle strat up si fanno on-line S.M.Perego
03/05/2017 Nuove modifiche al modello 770/2017 S.M.Perego
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Records 1441 to 1450 of 2397
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Titolo: Il saldo IVA 2015 entro il 16.3.2016   Data : 11/03/2016
Il saldo IVA 2015 entro il 16.3.2016
I soggetti che hanno presentato la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma entro il 29.2.2016, e con eccedenze a debito, sono tenuti a versare il saldo IVA entro il 16.3.2016 (ovvero la prima rata, in caso di rateizzazione), indicando sul modello F24 il codice tributo 6099 e il 2015 come anno di riferimento.
I contribuenti trimestrali per opzione (art. 7 del DPR 542/99) versano il saldo IVA, comprensivo della liquidazione del quarto trimestre del 2015, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi, da indicare sul modello F24 con il medesimo codice tributo previsto per l’imposta. La maggiorazione si applica anche all’imposta derivante dalle operazioni di “chiusura” (come la rettifica della detrazione).
I soggetti che presentano la dichiarazione annuale nell'ambito di UNICO 2016, entro il 30.9.2016, possono invece effettuare il versamento del saldo IVA nei termini previsti per le imposte risultanti dal modello UNICO, applicando la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16.3.2016.
Infine, a partire dal 16.3.2016, i soggetti che hanno chiuso la dichiarazione IVA con eccedenze a credito possono presentare istanza di rimborso, ovvero utilizzare in compensazione “orizzontale” il credito maturato.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 11.3.2016 - "Saldo IVA per il 2015 in scadenza" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego