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25/05/2017 Sanzioni ridotte se si regolarizzano spontaneamente i c.d. “Fabbricati rurali” S.M.Perego
25/05/2017 Anche i fatti successivi alla data di riferimento del bilancio entrano nella responsabilità del revisore S.M.Perego
25/05/2017 Le principali novità della quarta direttiva antiriciclaggio S.M.Perego
25/05/2017 L’INPS rende noti i nuovi interessi di mora S.M.Perego
29/05/2017 Agenzia delle Entrate – Comunicazione dati IVA – Istruzioni chiare per il rigo VP2 S.M.Perego
29/05/2017 INPS - Sospensione dei versamenti contributivi S.M.Perego
29/05/2017 Per l’antiriciclaggio è d’obbligo la verifica per ogni prestazione professionale S.M.Perego
29/05/2017 Nessuna agevolazione IMU e TASI per i terreni posseduti dai coadiuvanti agricoli S.M.Perego
29/05/2017 INPS - Nessun congedo straordinario (NASpI) ai parenti o affini entro il terzo grado S.M.Perego

Records 1851 to 1860 of 2397
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Titolo: Il saldo IVA 2015 entro il 16.3.2016   Data : 11/03/2016
Il saldo IVA 2015 entro il 16.3.2016
I soggetti che hanno presentato la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma entro il 29.2.2016, e con eccedenze a debito, sono tenuti a versare il saldo IVA entro il 16.3.2016 (ovvero la prima rata, in caso di rateizzazione), indicando sul modello F24 il codice tributo 6099 e il 2015 come anno di riferimento.
I contribuenti trimestrali per opzione (art. 7 del DPR 542/99) versano il saldo IVA, comprensivo della liquidazione del quarto trimestre del 2015, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi, da indicare sul modello F24 con il medesimo codice tributo previsto per l’imposta. La maggiorazione si applica anche all’imposta derivante dalle operazioni di “chiusura” (come la rettifica della detrazione).
I soggetti che presentano la dichiarazione annuale nell'ambito di UNICO 2016, entro il 30.9.2016, possono invece effettuare il versamento del saldo IVA nei termini previsti per le imposte risultanti dal modello UNICO, applicando la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16.3.2016.
Infine, a partire dal 16.3.2016, i soggetti che hanno chiuso la dichiarazione IVA con eccedenze a credito possono presentare istanza di rimborso, ovvero utilizzare in compensazione “orizzontale” il credito maturato.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 11.3.2016 - "Saldo IVA per il 2015 in scadenza" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego