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Data Titolo Sezione Autore
30/05/2019 Gli ”Indici sintetici di affidabilità fiscale” al via senza software di calcolo – Intermediari in affanno S.M.Perego
27/02/2019 I soggetti identificati ai fini IVA senza fattura elettronica e esterometro S.M.Perego
29/03/2019 I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
28/06/2019 In arrivo, nel cassetto fiscale del contribuente, gli avvisi di accertamento sugli Studi di settore per il triennio 2015-2016-2017 S.M.Perego
08/05/2019 INPS – Al via la riduzione dei trattamenti pensionistici S.M.Perego
25/03/2019 INPS Nuove modalità di presentazione della domanda per l’assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
23/05/2019 Inutile proroga per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi senza parlare della mancanza degli ISA S.M.Perego
09/09/2019 ISA anche per enti non profit S.M.Perego
24/07/2019 La fattura differita sconta il campo “data” S.M.Perego

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Titolo: La Voluntary disclouser ai saldi   Data : 11/03/2016
La Voluntary disclouser ai saldi
Durante l'esame delle istanze e delle relazioni illustrative presentate dai contribuenti che hanno aderito alla voluntay disclosure (art. 5-quater del DL 167/90), gli Uffici consultano le varie banche dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per accertare la completezza e la veridicità delle istanze.
Tuttavia, gli Uffici non procedono alla notifica di inviti al contraddittorio difformi dalla richiesta di ammissione presentata senza prima confrontarsi con il professionista del contribuente per ottenere chiarimenti.
Resta fermo, poi, che, per le persone fisiche che non esercitano un'attività di impresa, non è applicabile la presunzione relativa ai prelevamenti di cui all'art. 32 co. 1 del DPR 600/73.
Si osserva che la mancata acquiescenza ai tributi accertati o alle sanzioni irrogate dall'Ufficio in una annualità, seguita dall'emissione di un avviso di accertamento o di un nuovo atto di contestazione, determina la decadenza degli effetti della procedura limitatamente al periodo di imposta per il quale è carente il pagamento, ma non inficia il buon esito della procedura in merito alle singole annualità regolarmente definite.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego