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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: La Voluntary disclouser ai saldi   Data : 11/03/2016
La Voluntary disclouser ai saldi
Durante l'esame delle istanze e delle relazioni illustrative presentate dai contribuenti che hanno aderito alla voluntay disclosure (art. 5-quater del DL 167/90), gli Uffici consultano le varie banche dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per accertare la completezza e la veridicità delle istanze.
Tuttavia, gli Uffici non procedono alla notifica di inviti al contraddittorio difformi dalla richiesta di ammissione presentata senza prima confrontarsi con il professionista del contribuente per ottenere chiarimenti.
Resta fermo, poi, che, per le persone fisiche che non esercitano un'attività di impresa, non è applicabile la presunzione relativa ai prelevamenti di cui all'art. 32 co. 1 del DPR 600/73.
Si osserva che la mancata acquiescenza ai tributi accertati o alle sanzioni irrogate dall'Ufficio in una annualità, seguita dall'emissione di un avviso di accertamento o di un nuovo atto di contestazione, determina la decadenza degli effetti della procedura limitatamente al periodo di imposta per il quale è carente il pagamento, ma non inficia il buon esito della procedura in merito alle singole annualità regolarmente definite.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego