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03/11/2016 Ulteriori chiarimenti sul DURC on-line S.M.Perego
11/11/2016 La comunicazione trimestrale dei dati IVA probabilmente soggetta a proroga S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego
14/11/2016 Esclusi da IRAP amministratori, sindaci e revisori – Obbligo di contabilità separate S.M.Perego
14/11/2016 Dall’1.1.2017 la fattura elettronica si estende ai privati con un nuovo formato XML S.M.Perego
15/11/2016 L’opzione alla trasmissione telematica dei dati delle fatture comporta un rischio non quantificabile S.M.Perego
15/11/2016 Prorogata, dalla UE, al 31.12.2019 la detrazione parziale dell’IVA al 40% sulle auto S.M.Perego
16/11/2016 Entro il 31.12.2016 occorre adeguare gli statuti delle società a partecipazione pubblica S.M.Perego
16/11/2016 Le spese anticipate dal committente saranno escluse dalle parcelle dei professionisti S.M.Perego
16/11/2016 Gli intermediari sempre più coinvolti nella trasmissione di dati all’Agenzia delle Entrate S.M.Perego

Records 1471 to 1480 of 2397
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Titolo: Gli accomandatari di Sas immobiliari esclusi dai versamenti INPS   Data : 11/03/2016
Gli accomandatari di Sas immobiliari esclusi dai versamenti INPS
Con un'ordinanza del 10.2.2016, la Corte d'Appello di Torino è intervenuta con riferimento all'obbligo di iscrizione alle Gestioni speciali dell'INPS, stabilendo che una società in accomandita semplice che si limiti esclusivamente a riscuotere i canoni di locazione relativi agli immobili di sua proprietà non esercita un'attività d'impresa; pertanto, il socio accomandatario non è obbligato ad iscriversi alla gestione assicurativa speciale per gli esercenti attività commerciali e, di conseguenza, non è tenuto a versare i relativi contributi, neanche nel caso in cui questa sia la sua unica o prevalente attività, dal momento che il presupposto per l'iscrizione alla Gestione commercianti è lo svolgimento abituale e prevalente da parte dell'interessato di attività commerciale.
Sul punto, la Corte territoriale sottolinea che la locazione di immobili costituisce, infatti, una semplice modalità per fruire di tali beni, anche quando l'attività locativa sia esercitata da una società commerciale e non da una società semplice, in quanto è ammissibile una società senza impresa che, pur costituita nelle forme di cui agli artt. 2291 e ss. c.c., si limiti al mero godimento dei beni di cui è titolare.
In altri termini, la mancanza del requisito oggettivo dell'esercizio, da parte della società, di un'attività commerciale ha consentito ai giudici di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti, senza necessità di prendere in considerazione anche la ricorrenza o meno del requisito soggettivo della prevalenza e abitualità dell'attività del socio all'interno della società. Quest'ultimo elemento deve concorrere con la natura commerciale dell'attività per rendere obbligatoria l'iscrizione del socio alla Gestione commercianti.
Fonte: App. Sez. Lavoro Torino 10.2.2016 n. 340 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.3.2016 - "Niente Gestione commercianti se la sas si limita ad affittare i propri immobili" - Negrini
Sezione:   Autore : S.M.Perego