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12/10/2016 INPS On line il nuovo software di controllo UniEmens individuale S.M.Perego
07/10/2016 La costruzione di un fabbricato strumentale per gli esportatori abituali resta escluso da IVA S.M.Perego
07/10/2016 Per i piccoli orticelli permangono dubbi sull’IMU S.M.Perego
07/10/2016 Gli studi associati scontano sempre l’IRAP, anche per il pregresso S.M.Perego
10/10/2016 Solo l’importatore è sanzionabile per l’evasione dell’IVA S.M.Perego
10/10/2016 Retroattivo l’assoggettamento all’imposta IRAP per gli studi associati S.M.Perego
10/10/2016 In vigore dall’8.10.2016 la tracciabilità dei voucher S.M.Perego
10/10/2016 I termini per gli accertamenti scontano scadenze diverse S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
11/10/2016 Solo con l’importazione definitiva si ha il pagamento dell’IVA e dei dazi S.M.Perego

Records 1901 to 1910 of 2397
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Titolo: Gli accomandatari di Sas immobiliari esclusi dai versamenti INPS   Data : 11/03/2016
Gli accomandatari di Sas immobiliari esclusi dai versamenti INPS
Con un'ordinanza del 10.2.2016, la Corte d'Appello di Torino è intervenuta con riferimento all'obbligo di iscrizione alle Gestioni speciali dell'INPS, stabilendo che una società in accomandita semplice che si limiti esclusivamente a riscuotere i canoni di locazione relativi agli immobili di sua proprietà non esercita un'attività d'impresa; pertanto, il socio accomandatario non è obbligato ad iscriversi alla gestione assicurativa speciale per gli esercenti attività commerciali e, di conseguenza, non è tenuto a versare i relativi contributi, neanche nel caso in cui questa sia la sua unica o prevalente attività, dal momento che il presupposto per l'iscrizione alla Gestione commercianti è lo svolgimento abituale e prevalente da parte dell'interessato di attività commerciale.
Sul punto, la Corte territoriale sottolinea che la locazione di immobili costituisce, infatti, una semplice modalità per fruire di tali beni, anche quando l'attività locativa sia esercitata da una società commerciale e non da una società semplice, in quanto è ammissibile una società senza impresa che, pur costituita nelle forme di cui agli artt. 2291 e ss. c.c., si limiti al mero godimento dei beni di cui è titolare.
In altri termini, la mancanza del requisito oggettivo dell'esercizio, da parte della società, di un'attività commerciale ha consentito ai giudici di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti, senza necessità di prendere in considerazione anche la ricorrenza o meno del requisito soggettivo della prevalenza e abitualità dell'attività del socio all'interno della società. Quest'ultimo elemento deve concorrere con la natura commerciale dell'attività per rendere obbligatoria l'iscrizione del socio alla Gestione commercianti.
Fonte: App. Sez. Lavoro Torino 10.2.2016 n. 340 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.3.2016 - "Niente Gestione commercianti se la sas si limita ad affittare i propri immobili" - Negrini
Sezione:   Autore : S.M.Perego