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29/07/2019 l credito da detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica è fruibile solo dopo l’accettazione S.M.Perego
30/07/2019 Parte la trasmissione telematica dei corrispettivi anche senza RT S.M.Perego
31/07/2019 Nuove indicazioni dal Garante della Privacy al trattamento di dati nei rapporti di lavoro S.M.Perego
01/08/2019 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca S.M.Perego
01/08/2019 Nessuna sospensione per l’applicazione degli ISA ai fini della verifica dell’effettiva affidabilità S.M.Perego
02/08/2019 Esterometro escluso per i dati sanitari S.M.Perego
02/08/2019 Corrispettivi telematici - Anche con gli RT, ai resi merce si applicano le vecchie regole S.M.Perego
02/08/2019 Proroga versamenti al 30.902019 – Definiti gli effetti sulle rateizzazioni S.M.Perego
02/08/2019 Alcuni chiarimenti sull’applicazione degli ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale S.M.Perego
09/08/2019 La Compliance si intensifica e accelera i ravvedimenti operosi S.M.Perego

Records 2381 to 2390 of 2397
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Titolo: Gli accomandatari di Sas immobiliari esclusi dai versamenti INPS   Data : 11/03/2016
Gli accomandatari di Sas immobiliari esclusi dai versamenti INPS
Con un'ordinanza del 10.2.2016, la Corte d'Appello di Torino è intervenuta con riferimento all'obbligo di iscrizione alle Gestioni speciali dell'INPS, stabilendo che una società in accomandita semplice che si limiti esclusivamente a riscuotere i canoni di locazione relativi agli immobili di sua proprietà non esercita un'attività d'impresa; pertanto, il socio accomandatario non è obbligato ad iscriversi alla gestione assicurativa speciale per gli esercenti attività commerciali e, di conseguenza, non è tenuto a versare i relativi contributi, neanche nel caso in cui questa sia la sua unica o prevalente attività, dal momento che il presupposto per l'iscrizione alla Gestione commercianti è lo svolgimento abituale e prevalente da parte dell'interessato di attività commerciale.
Sul punto, la Corte territoriale sottolinea che la locazione di immobili costituisce, infatti, una semplice modalità per fruire di tali beni, anche quando l'attività locativa sia esercitata da una società commerciale e non da una società semplice, in quanto è ammissibile una società senza impresa che, pur costituita nelle forme di cui agli artt. 2291 e ss. c.c., si limiti al mero godimento dei beni di cui è titolare.
In altri termini, la mancanza del requisito oggettivo dell'esercizio, da parte della società, di un'attività commerciale ha consentito ai giudici di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti, senza necessità di prendere in considerazione anche la ricorrenza o meno del requisito soggettivo della prevalenza e abitualità dell'attività del socio all'interno della società. Quest'ultimo elemento deve concorrere con la natura commerciale dell'attività per rendere obbligatoria l'iscrizione del socio alla Gestione commercianti.
Fonte: App. Sez. Lavoro Torino 10.2.2016 n. 340 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.3.2016 - "Niente Gestione commercianti se la sas si limita ad affittare i propri immobili" - Negrini
Sezione:   Autore : S.M.Perego