Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
15/02/2016 I contratti di locazione non registrati non esistono S.M.Perego
30/07/2018 I contributi INPS versati alla Gestione Separata erroneamente considerati contributi integrativi S.M.Perego
26/01/2017 I contributi UE possono sommarsi al “Bonus ricerca e sviluppo” S.M.Perego
27/07/2016 I controlli sul MOSS si spostano al Centro operativo di Pescara dall’1.1.2016 S.M.Perego
02/05/2018 I depositi prezzo ricevuti dal notaio vanno sempre sul conto dedicato S.M.Perego
27/01/2016 I diritti doganali si possono pagare anche con bonifico S.M.Perego
30/10/2015 I diversi accordi regionali assoggettano i medici di base all’IRAP S.M.Perego
30/04/2015 I fabbricati a destinazione abitativa destinati all'attività di affittacamere possono recuperare l’IVA S.M.Perego
09/12/2016 I fabbricati per la manutenzione delle autostrade devono essere accatastati nel gruppo E S.M.Perego
06/03/2017 I fabbricati rurali non possono mai essere considerati immobili di lusso S.M.Perego

Records 811 to 820 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Gli accomandatari di Sas immobiliari esclusi dai versamenti INPS   Data : 11/03/2016
Gli accomandatari di Sas immobiliari esclusi dai versamenti INPS
Con un'ordinanza del 10.2.2016, la Corte d'Appello di Torino è intervenuta con riferimento all'obbligo di iscrizione alle Gestioni speciali dell'INPS, stabilendo che una società in accomandita semplice che si limiti esclusivamente a riscuotere i canoni di locazione relativi agli immobili di sua proprietà non esercita un'attività d'impresa; pertanto, il socio accomandatario non è obbligato ad iscriversi alla gestione assicurativa speciale per gli esercenti attività commerciali e, di conseguenza, non è tenuto a versare i relativi contributi, neanche nel caso in cui questa sia la sua unica o prevalente attività, dal momento che il presupposto per l'iscrizione alla Gestione commercianti è lo svolgimento abituale e prevalente da parte dell'interessato di attività commerciale.
Sul punto, la Corte territoriale sottolinea che la locazione di immobili costituisce, infatti, una semplice modalità per fruire di tali beni, anche quando l'attività locativa sia esercitata da una società commerciale e non da una società semplice, in quanto è ammissibile una società senza impresa che, pur costituita nelle forme di cui agli artt. 2291 e ss. c.c., si limiti al mero godimento dei beni di cui è titolare.
In altri termini, la mancanza del requisito oggettivo dell'esercizio, da parte della società, di un'attività commerciale ha consentito ai giudici di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti, senza necessità di prendere in considerazione anche la ricorrenza o meno del requisito soggettivo della prevalenza e abitualità dell'attività del socio all'interno della società. Quest'ultimo elemento deve concorrere con la natura commerciale dell'attività per rendere obbligatoria l'iscrizione del socio alla Gestione commercianti.
Fonte: App. Sez. Lavoro Torino 10.2.2016 n. 340 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.3.2016 - "Niente Gestione commercianti se la sas si limita ad affittare i propri immobili" - Negrini
Sezione:   Autore : S.M.Perego