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16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
16/06/2017 Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione S.M.Perego
19/06/2017 Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere si estende all’acquisto di mobili e componenti d'arredo S.M.Perego
26/06/2017 Definiti i criteri di misurazione per la TARI S.M.Perego
19/06/2017 Nessuna presentazione della Dichiarazione IMU per i CD e IAP esclusi dall’IMU nel 2016 S.M.Perego
11/12/2017 Dall’1.1.2018 obbligatorio il reclamo-mediazione sino a 50 mila euro S.M.Perego
20/06/2017 Quale documentazione per gli oneri deducibili – I chiarimenti dell’Agenzia S.M.Perego
20/06/2017 Fino al 2021 cedibile il credito IRPEF da interventi condominiali S.M.Perego
20/06/2017 Per gli apprendisti diversa operatività degli incentivi INPS S.M.Perego

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Titolo: Attivato il blocco e/o il sequestro di beni senza frontiere   Data : 14/03/2016
Attivato il blocco e/o il sequestro di beni senza frontiere
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 11.3.2016 n. 59 il DLgs. 15.2.2016 n. 35 recante "Attuazione della Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio".
La Decisione di cui sopra ha introdotto una disciplina che consente ad uno Stato dell'Unione di riconoscere ed eseguire nel suo territorio un provvedimento di blocco dei beni o di sequestro, sia ai fini probatori che per la successiva confisca, emesso da un'autorità giudiziaria di un altro Stato dell'Unione nell'ambito di un procedimento penale.
Per "Provvedimento di blocco o di sequestro" si intende qualsiasi provvedimento adottato dalla competente autorità giudiziaria dello Stato di emissione al fine di impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni previsti come corpo di reato o cose pertinenti al reato, che potrebbero essere oggetto di confisca nei casi e nei limiti previsti dall'art. 240 c.p.
Si tenga presente, inoltre, che il presupposto del riconoscimento reciproco è costituito, in via di principio, dalla doppia incriminabilità ovvero dalla previsione di un fatto come reato sia nel Paese emittente la misura che nel Paese destinatario della richiesta di esecuzione. Tale presupposto subisce numerose deroghe. Tra queste rilevano anche quelle attinenti alle violazioni in materia tributaria, doganale e valutaria.
La nuova disciplina - che supera il sistema fondato sulle rogatorie internazionali - sarà in vigore dal 26.3.2016.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego