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Data Titolo Sezione Autore
04/03/2016 Pubblicata in G.U. l’estensione del reverse charge a laptp, ecc. S.M.Perego
17/02/2016 Entro il 28.2.2016 la domanda di riduzione contributiva per i forfetari – Mess. INPS 26.1.2016 n. 286 S.M.Perego
17/02/2016 Garanzia Giovani alcuni chiarimenti nella circ. INPS 16.2.2016 n. 32 S.M.Perego
17/02/2016 Le spese funebri entrano nel 730 Precompilato S.M.Perego
18/02/2016 I fisioterapisti senza albo non possono costituirsi in STP S.M.Perego
18/02/2016 IMU e TASI ridotte al 50% per gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
18/02/2016 Le spese di viaggio, vitto e alloggio in occasione di convegni e corsi, deducibili al 100% S.M.Perego
18/02/2016 Ridotte le sanzioni per tardiva trasmissione delle dichiarazioni S.M.Perego
19/02/2016 Nella dichiarazione IVA 2016 č possibile esercitare la revoca dal principio di cassa S.M.Perego
19/02/2016 Gli immobili concessi in comodato scontano l’IMU e non pagano TASI S.M.Perego

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Titolo: Attivato il blocco e/o il sequestro di beni senza frontiere   Data : 14/03/2016
Attivato il blocco e/o il sequestro di beni senza frontiere
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 11.3.2016 n. 59 il DLgs. 15.2.2016 n. 35 recante "Attuazione della Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio".
La Decisione di cui sopra ha introdotto una disciplina che consente ad uno Stato dell'Unione di riconoscere ed eseguire nel suo territorio un provvedimento di blocco dei beni o di sequestro, sia ai fini probatori che per la successiva confisca, emesso da un'autorità giudiziaria di un altro Stato dell'Unione nell'ambito di un procedimento penale.
Per "Provvedimento di blocco o di sequestro" si intende qualsiasi provvedimento adottato dalla competente autorità giudiziaria dello Stato di emissione al fine di impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni previsti come corpo di reato o cose pertinenti al reato, che potrebbero essere oggetto di confisca nei casi e nei limiti previsti dall'art. 240 c.p.
Si tenga presente, inoltre, che il presupposto del riconoscimento reciproco è costituito, in via di principio, dalla doppia incriminabilità ovvero dalla previsione di un fatto come reato sia nel Paese emittente la misura che nel Paese destinatario della richiesta di esecuzione. Tale presupposto subisce numerose deroghe. Tra queste rilevano anche quelle attinenti alle violazioni in materia tributaria, doganale e valutaria.
La nuova disciplina - che supera il sistema fondato sulle rogatorie internazionali - sarà in vigore dal 26.3.2016.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego