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21/02/2017 Scade il 28 febbraio la domanda per il credito d’imposta a reti di imprese agricole S.M.Perego
22/02/2017 Prorogata la trasmissione dei dati da parte degli amministratori di condominio al 7.3.2017 S.M.Perego
22/02/2017 Il nuovo modello di dichiarazione d'intento è utilizzabile dall'1.3.2017 – Chiarimenti S.M.Perego
22/02/2017 Principali novità della dichiarazione annuale IVA 2017 S.M.Perego
22/02/2017 INPS Trattamenti di integrazione salariale - Importi massimi relativi al 2017 S.M.Perego
23/02/2017 Sul Rent to buy uno studio del Notariato S.M.Perego
24/02/2017 Ridotti ulteriormente i compensi ai CAF S.M.Perego
06/02/2017 Dagli iper-ammortamenti sono esclusi gli esercenti arti e professioni S.M.Perego
17/02/2017 Reintrodotto l’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
05/12/2016 Se il Comune non notifica l’istituzione di aree fabbricabili non può applicare sanzioni sul recupero dell’imposta S.M.Perego

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Titolo: Attivato il blocco e/o il sequestro di beni senza frontiere   Data : 14/03/2016
Attivato il blocco e/o il sequestro di beni senza frontiere
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 11.3.2016 n. 59 il DLgs. 15.2.2016 n. 35 recante "Attuazione della Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio".
La Decisione di cui sopra ha introdotto una disciplina che consente ad uno Stato dell'Unione di riconoscere ed eseguire nel suo territorio un provvedimento di blocco dei beni o di sequestro, sia ai fini probatori che per la successiva confisca, emesso da un'autorità giudiziaria di un altro Stato dell'Unione nell'ambito di un procedimento penale.
Per "Provvedimento di blocco o di sequestro" si intende qualsiasi provvedimento adottato dalla competente autorità giudiziaria dello Stato di emissione al fine di impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni previsti come corpo di reato o cose pertinenti al reato, che potrebbero essere oggetto di confisca nei casi e nei limiti previsti dall'art. 240 c.p.
Si tenga presente, inoltre, che il presupposto del riconoscimento reciproco è costituito, in via di principio, dalla doppia incriminabilità ovvero dalla previsione di un fatto come reato sia nel Paese emittente la misura che nel Paese destinatario della richiesta di esecuzione. Tale presupposto subisce numerose deroghe. Tra queste rilevano anche quelle attinenti alle violazioni in materia tributaria, doganale e valutaria.
La nuova disciplina - che supera il sistema fondato sulle rogatorie internazionali - sarà in vigore dal 26.3.2016.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego