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25/05/2017 Sanzioni ridotte se si regolarizzano spontaneamente i c.d. “Fabbricati rurali” S.M.Perego
25/05/2017 Anche i fatti successivi alla data di riferimento del bilancio entrano nella responsabilità del revisore S.M.Perego
25/05/2017 Le principali novità della quarta direttiva antiriciclaggio S.M.Perego
25/05/2017 L’INPS rende noti i nuovi interessi di mora S.M.Perego
29/05/2017 Agenzia delle Entrate – Comunicazione dati IVA – Istruzioni chiare per il rigo VP2 S.M.Perego
29/05/2017 INPS - Sospensione dei versamenti contributivi S.M.Perego
29/05/2017 Per l’antiriciclaggio è d’obbligo la verifica per ogni prestazione professionale S.M.Perego
29/05/2017 Nessuna agevolazione IMU e TASI per i terreni posseduti dai coadiuvanti agricoli S.M.Perego
29/05/2017 INPS - Nessun congedo straordinario (NASpI) ai parenti o affini entro il terzo grado S.M.Perego

Records 1851 to 1860 of 2397
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Titolo: Attivato il blocco e/o il sequestro di beni senza frontiere   Data : 14/03/2016
Attivato il blocco e/o il sequestro di beni senza frontiere
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 11.3.2016 n. 59 il DLgs. 15.2.2016 n. 35 recante "Attuazione della Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio".
La Decisione di cui sopra ha introdotto una disciplina che consente ad uno Stato dell'Unione di riconoscere ed eseguire nel suo territorio un provvedimento di blocco dei beni o di sequestro, sia ai fini probatori che per la successiva confisca, emesso da un'autorità giudiziaria di un altro Stato dell'Unione nell'ambito di un procedimento penale.
Per "Provvedimento di blocco o di sequestro" si intende qualsiasi provvedimento adottato dalla competente autorità giudiziaria dello Stato di emissione al fine di impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni previsti come corpo di reato o cose pertinenti al reato, che potrebbero essere oggetto di confisca nei casi e nei limiti previsti dall'art. 240 c.p.
Si tenga presente, inoltre, che il presupposto del riconoscimento reciproco è costituito, in via di principio, dalla doppia incriminabilità ovvero dalla previsione di un fatto come reato sia nel Paese emittente la misura che nel Paese destinatario della richiesta di esecuzione. Tale presupposto subisce numerose deroghe. Tra queste rilevano anche quelle attinenti alle violazioni in materia tributaria, doganale e valutaria.
La nuova disciplina - che supera il sistema fondato sulle rogatorie internazionali - sarà in vigore dal 26.3.2016.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego