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Data Titolo Sezione Autore
06/10/2016 Per gli acquisti di aree PEEP opera sempre l’agevolazione S.M.Perego
03/10/2016 Non è sufficiente aderire allo Scudo Fiscale per far valere la residenza estera S.M.Perego
04/10/2016 Sconta sempre la riduzione al 50% da ICI e IMU l’immobile inagibile e inabitabile S.M.Perego
03/10/2016 Dubbi sulla soggettività passiva IVA parziale per il rappresentante fiscale S.M.Perego
04/10/2016 La presentazione del modello EAS non ha scadenza S.M.Perego
04/10/2016 L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla dilazione dei ruoli S.M.Perego
03/10/2016 Dichiarazioni infedeli oppure omesse sanabili entro 90 giorno con sanzioni minime S.M.Perego
03/10/2016 Compete sempre al giudice penale determinare la soglia di punibilità S.M.Perego
03/10/2016 I professionisti delegati alle vendite di beni pignorati soggetti a nuovi obblighi S.M.Perego
07/10/2016 Sussistono dubbi sulla validità del processo tributario telematico S.M.Perego

Records 1951 to 1960 of 2397
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Titolo: Attivato il blocco e/o il sequestro di beni senza frontiere   Data : 14/03/2016
Attivato il blocco e/o il sequestro di beni senza frontiere
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 11.3.2016 n. 59 il DLgs. 15.2.2016 n. 35 recante "Attuazione della Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio".
La Decisione di cui sopra ha introdotto una disciplina che consente ad uno Stato dell'Unione di riconoscere ed eseguire nel suo territorio un provvedimento di blocco dei beni o di sequestro, sia ai fini probatori che per la successiva confisca, emesso da un'autorità giudiziaria di un altro Stato dell'Unione nell'ambito di un procedimento penale.
Per "Provvedimento di blocco o di sequestro" si intende qualsiasi provvedimento adottato dalla competente autorità giudiziaria dello Stato di emissione al fine di impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni previsti come corpo di reato o cose pertinenti al reato, che potrebbero essere oggetto di confisca nei casi e nei limiti previsti dall'art. 240 c.p.
Si tenga presente, inoltre, che il presupposto del riconoscimento reciproco è costituito, in via di principio, dalla doppia incriminabilità ovvero dalla previsione di un fatto come reato sia nel Paese emittente la misura che nel Paese destinatario della richiesta di esecuzione. Tale presupposto subisce numerose deroghe. Tra queste rilevano anche quelle attinenti alle violazioni in materia tributaria, doganale e valutaria.
La nuova disciplina - che supera il sistema fondato sulle rogatorie internazionali - sarà in vigore dal 26.3.2016.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego