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Data Titolo Sezione Autore
29/12/2016 I raccoglitori occasionali di tartufi soggetti a ritenuta d’imposta S.M.Perego
28/09/2016 Occorre prestare attenzione al raccordo tra il quadro RE e gli studi di settore S.M.Perego
09/01/2017 Disponibili le bozze per la dichiarazione dei redditi delle società di persone S.M.Perego
27/09/2016 Nel decreto correttivo del Jobs act la tracciabilità dei voucher S.M.Perego
23/09/2016 Alcuni chiarimenti sugli ammortamenti degli impianti fotovoltaici S.M.Perego
27/09/2016 Pubblicate in G.U. le regole per la trasmissione dei dati al “Sistema Tessera Sanitaria” S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego
26/09/2016 Le 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate sono tutta colpa dell’INPS S.M.Perego
26/09/2016 Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW S.M.Perego
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego

Records 1601 to 1610 of 2397
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Titolo: Nessun raddoppio dei termini per accertamenti sull’IRAP   Data : 14/03/2016
Nessun raddoppio dei termini per accertamenti sull’IRAP
Il raddoppio dei termini di decadenza per violazioni penali tributarie non trova applicazione in riferimento all'IRAP (Cass. 11.3.2016 n. 4775).
Nonostante la Cassazione non si sia soffermata sul menzionato principio, la ratio decidendi dovrebbe rinvenirsi nel fatto che le violazioni penali tributarie disciplinate dal DLgs. 74/2000, che sono il presupposto per il raddoppio dei termini, non possono mai integrarsi per l'IRAP, ma solo per imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e IVA.
Si evidenzia che, nella prassi, quando un accertamento contiene rilievi concernenti sia imposte sui redditi che IRAP, il raddoppio dei termini viene applicato in maniera incondizionata.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego