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14/04/2017 In arrivo un taglio alle compensazioni derivanti da crediti IVA ed imposte S.M.Perego
14/04/2017 Pubblicato il nuovo modello DSU e le relative istruzioni S.M.Perego
18/04/2017 L’Agenzia delle Entrate interviene sul pagamento del bollo virtuale S.M.Perego
18/04/2017 L’INPS fissa le regole sull’utilizzo dei residui voucher S.M.Perego
18/04/2017 Con la dichiarazione dei redditi parte il visto di conformità per i crediti superiori a 5 mila euro S.M.Perego
18/04/2017 Necessaria l’analisi tecnica per l’iper-ammortamento S.M.Perego
18/04/2017 Il Comune non interviene sulle variazioni catastali con procedura DOCFA S.M.Perego
19/04/2017 Sempre meno tempo per intermediari e CAF per compilare i 730 S.M.Perego
19/04/2017 In G.U. il DPCM sul c.d. “Bonus Asilo Nido” S.M.Perego
19/04/2017 Scade il 21 aprile la domanda di rottamazione dei ruoli S.M.Perego

Records 1751 to 1760 of 2397
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Titolo: Nessun raddoppio dei termini per accertamenti sull’IRAP   Data : 14/03/2016
Nessun raddoppio dei termini per accertamenti sull’IRAP
Il raddoppio dei termini di decadenza per violazioni penali tributarie non trova applicazione in riferimento all'IRAP (Cass. 11.3.2016 n. 4775).
Nonostante la Cassazione non si sia soffermata sul menzionato principio, la ratio decidendi dovrebbe rinvenirsi nel fatto che le violazioni penali tributarie disciplinate dal DLgs. 74/2000, che sono il presupposto per il raddoppio dei termini, non possono mai integrarsi per l'IRAP, ma solo per imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e IVA.
Si evidenzia che, nella prassi, quando un accertamento contiene rilievi concernenti sia imposte sui redditi che IRAP, il raddoppio dei termini viene applicato in maniera incondizionata.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego