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30/11/2018 Obbligo di fatturazione elettronica - FAQ Agenzia delle Entrate S.M.Perego
09/01/2019 Obbligo di fatturazione elettronica- Copia di cortesia S.M.Perego
28/01/2014 Obbligo POS dal 28.3.2014 news S.M.Perego
28/09/2016 Occorre prestare attenzione al raccordo tra il quadro RE e gli studi di settore S.M.Perego
01/10/2015 Occorre una valutazione complessiva per determinare l’antieconomicità delle operazioni aziendali S.M.Perego
30/11/2016 Oggi cessa l’applicativo Entratel sostituito con il "Desktop Telematico" S.M.Perego
04/11/2015 Omessa dichiarazione – trascorsi 90 giorni scatta il penale S.M.Perego
20/07/2018 Omessa dichiarazione Iva – C’è tempo sino al 30.7.2018 S.M.Perego
09/11/2015 Omesso Reverse Charge con sanzioni leggere S.M.Perego
12/09/2018 On line i controlli ENEA per le detrazioni IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica S.M.Perego

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Titolo: Nessun raddoppio dei termini per accertamenti sull’IRAP   Data : 14/03/2016
Nessun raddoppio dei termini per accertamenti sull’IRAP
Il raddoppio dei termini di decadenza per violazioni penali tributarie non trova applicazione in riferimento all'IRAP (Cass. 11.3.2016 n. 4775).
Nonostante la Cassazione non si sia soffermata sul menzionato principio, la ratio decidendi dovrebbe rinvenirsi nel fatto che le violazioni penali tributarie disciplinate dal DLgs. 74/2000, che sono il presupposto per il raddoppio dei termini, non possono mai integrarsi per l'IRAP, ma solo per imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e IVA.
Si evidenzia che, nella prassi, quando un accertamento contiene rilievi concernenti sia imposte sui redditi che IRAP, il raddoppio dei termini viene applicato in maniera incondizionata.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego