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Data Titolo Sezione Autore
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
06/06/2016 Riconosciuta alle società immobiliari l'agevolazione sulla riqualificazione energetica S.M.Perego
01/06/2016 I campi da golf devono essere accatastati nella cat. D/6 S.M.Perego
01/06/2016 Gli studi di settore predisposti per l’anno 2015 contengono nuovi correttivi S.M.Perego
01/06/2016 Se presente, l’esenzione all’IMU si estende anche alla TASI S.M.Perego
03/06/2016 Le anomalie agli studi di settore arrivano sulla PEC S.M.Perego
03/06/2016 Sugli studi di settore per l’anno 2015 interviene la C.M. del 30.5.2016 S.M.Perego
03/06/2016 Dubbi sulla tassazione IMU e TASI delle piattaforme petrolifere S.M.Perego
03/06/2016 Gli immobili merce non pagano IMU e TASI S.M.Perego
03/06/2016 Dall’1.6.2016 nuovo modello ISEE S.M.Perego

Records 451 to 460 of 2397
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Titolo: Nessun raddoppio dei termini per accertamenti sull’IRAP   Data : 14/03/2016
Nessun raddoppio dei termini per accertamenti sull’IRAP
Il raddoppio dei termini di decadenza per violazioni penali tributarie non trova applicazione in riferimento all'IRAP (Cass. 11.3.2016 n. 4775).
Nonostante la Cassazione non si sia soffermata sul menzionato principio, la ratio decidendi dovrebbe rinvenirsi nel fatto che le violazioni penali tributarie disciplinate dal DLgs. 74/2000, che sono il presupposto per il raddoppio dei termini, non possono mai integrarsi per l'IRAP, ma solo per imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e IVA.
Si evidenzia che, nella prassi, quando un accertamento contiene rilievi concernenti sia imposte sui redditi che IRAP, il raddoppio dei termini viene applicato in maniera incondizionata.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego