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Data Titolo Sezione Autore
21/12/2017 Dall’1.1.2018 nuova fattura elettronica per l’acquisto di farmaci S.M.Perego
11/12/2017 Dall’1.1.2018 obbligatorio il reclamo-mediazione sino a 50 mila euro S.M.Perego
21/12/2018 Dall’1.1.2019 abolita la scheda carburanti S.M.Perego
28/06/2016 Dall’1.1.2019 i buoni di acquisto (voucher) saranno soggetti ad una nuova disciplina S.M.Perego
21/04/2016 Dall’1.5.2016 entra in vigore in Nuovo Codice doganale S.M.Perego
26/01/2016 Dall’1.6.2016 la cartella di pagamento si notifica tramite PEC S.M.Perego
03/06/2016 Dall’1.6.2016 nuovo modello ISEE S.M.Perego
16/06/2017 Dall’1.7.2017 anche i professionisti soggetti allo split payment S.M.Perego
06/04/2017 Dall’1.7.2017 le notifiche dell’Agenzia delle Entrate tramite pec S.M.Perego
26/04/2017 Dall’1.7.2017 lo split payment si estende riducendo le compensazioni IVA S.M.Perego

Records 491 to 500 of 2397
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Titolo: Nessun raddoppio dei termini per accertamenti sull’IRAP   Data : 14/03/2016
Nessun raddoppio dei termini per accertamenti sull’IRAP
Il raddoppio dei termini di decadenza per violazioni penali tributarie non trova applicazione in riferimento all'IRAP (Cass. 11.3.2016 n. 4775).
Nonostante la Cassazione non si sia soffermata sul menzionato principio, la ratio decidendi dovrebbe rinvenirsi nel fatto che le violazioni penali tributarie disciplinate dal DLgs. 74/2000, che sono il presupposto per il raddoppio dei termini, non possono mai integrarsi per l'IRAP, ma solo per imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e IVA.
Si evidenzia che, nella prassi, quando un accertamento contiene rilievi concernenti sia imposte sui redditi che IRAP, il raddoppio dei termini viene applicato in maniera incondizionata.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego