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09/09/2016 Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa S.M.Perego
09/09/2016 Per le ritenute previdenziali omesse rileva l’anno fiscale S.M.Perego
09/09/2016 Per la Corte di Giustizia UE gli e-book scontano l’IVA ordinaria S.M.Perego
09/09/2016 Inserite maggiori informazioni sugli studi di settore nel “Cassetto Fiscale” del contribuente S.M.Perego
12/09/2016 Dall’1.1.2017 al via la fatturazione elettronica, con agevolazioni, tramite l’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
12/09/2016 Gli immobili posseduti in ambito UE sono già noti dal 2014 all’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
12/09/2016 Non basta un successivo trasferimento dell’attività per l’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
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13/09/2016 Scade il 30.9.2016 la presentazione dell’integrativa a credito relativa all’anno 2014 S.M.Perego
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Titolo: Anche l’ampliamento di edifici è soggetto al reverse charge   Data : 14/03/2016
Anche l’ampliamento di edifici è soggetto al reverse charge
Con la risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-08065 del 10.3.2016 in Commissione Finanze della Camera, è stato chiarito che l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile di cui all'art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 è estesa anche all'attività dell'impresa che effettua lavori di opere murarie nell'ambito dell'ampliamento di un edificio, in quanto lavori riconducibili alle prestazioni per il completamento relative ad edifici.
La circ. Agenzia delle Entrate 27.3.2015 n. 14 ha stabilito che deve farsi ricorso ai codici ATECO 2007 al fine di individuare le prestazioni rientranti nell'ambito di applicazione del citati art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 e ha fornito un'elencazione dei codici stessi. Fra questi vi è anche il codice ATECO 2007 43.39.01 ("Attività non specializzate di lavori edili").
Secondo quanto sostenuto dagli interroganti, e confermato dall'Amministrazione finanziaria, se si effettuano solo parti specifiche del processo di costruzione, i lavori di opere murarie vanno ricondotti a tale ultimo codice (che comprende anche "Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.") e non al codice 41.2 "Costruzione di edifici residenziali e non residenziali".
Sorgono alcuni dubbi riguardo alla riconducibilità delle prestazioni in esame fra i lavori di completamento piuttosto che tra i lavori di costruzione, tuttavia, rileva l'Autrice, le incongruenze sono endemiche in un sistema che impone di delimitare l'ambito di applicazione del reverse charge di cui all'art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 sulla base dell'unico criterio della suddivisione mediante codici di attività di cui alla Tabella ATECO 2007.
Fonte: Interrogazione parlamentare 10.3.2016 n. 5-08065 - Circolare Agenzia Entrate 27.3.2015 n. 14 - Il Quotidiano del Commercialista del 12.3.2016 - "Ampliamento degli edifici soggetto a reverse charge" - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego