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30/10/2015 Nessuna maggiorazione del 40% per i beni in locazione finanziaria se non c’č riscatto S.M.Perego
19/06/2017 Nessuna presentazione della Dichiarazione IMU per i CD e IAP esclusi dall’IMU nel 2016 S.M.Perego
21/02/2019 Nessuna proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA S.M.Perego
12/05/2016 Nessuna proroga per Unico 2016 S.M.Perego
30/11/2015 Nessuna registrazione se si riduce il canone di locazione S.M.Perego
11/11/2016 Nessuna revoca alla Cedolare Secca se ci si dimentica di presentare la proroga S.M.Perego
25/01/2018 Nessuna sanzione per le dichiarazioni dei redditi integrative a favore S.M.Perego
13/12/2017 Nessuna sanzione per le dichiarazioni integrative a favore S.M.Perego
03/09/2015 Nessuna sanzione proporzionale se le ritenute sono state versate S.M.Perego
14/06/2016 Nessuna sanzione se non si vende la vecchia “prima casa” entro l’anno S.M.Perego

Records 1611 to 1620 of 2397
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Titolo: Anche l’ampliamento di edifici č soggetto al reverse charge   Data : 14/03/2016
Anche l’ampliamento di edifici è soggetto al reverse charge
Con la risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-08065 del 10.3.2016 in Commissione Finanze della Camera, è stato chiarito che l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile di cui all'art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 è estesa anche all'attività dell'impresa che effettua lavori di opere murarie nell'ambito dell'ampliamento di un edificio, in quanto lavori riconducibili alle prestazioni per il completamento relative ad edifici.
La circ. Agenzia delle Entrate 27.3.2015 n. 14 ha stabilito che deve farsi ricorso ai codici ATECO 2007 al fine di individuare le prestazioni rientranti nell'ambito di applicazione del citati art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 e ha fornito un'elencazione dei codici stessi. Fra questi vi è anche il codice ATECO 2007 43.39.01 ("Attività non specializzate di lavori edili").
Secondo quanto sostenuto dagli interroganti, e confermato dall'Amministrazione finanziaria, se si effettuano solo parti specifiche del processo di costruzione, i lavori di opere murarie vanno ricondotti a tale ultimo codice (che comprende anche "Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.") e non al codice 41.2 "Costruzione di edifici residenziali e non residenziali".
Sorgono alcuni dubbi riguardo alla riconducibilità delle prestazioni in esame fra i lavori di completamento piuttosto che tra i lavori di costruzione, tuttavia, rileva l'Autrice, le incongruenze sono endemiche in un sistema che impone di delimitare l'ambito di applicazione del reverse charge di cui all'art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 sulla base dell'unico criterio della suddivisione mediante codici di attività di cui alla Tabella ATECO 2007.
Fonte: Interrogazione parlamentare 10.3.2016 n. 5-08065 - Circolare Agenzia Entrate 27.3.2015 n. 14 - Il Quotidiano del Commercialista del 12.3.2016 - "Ampliamento degli edifici soggetto a reverse charge" - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego