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31/05/2017 Sempre all’ultimo giorno la solita proroga, questa volta per la “Comunicazione dei dati IVA” S.M.Perego
31/05/2017 Entro il 16 giugno scade il pagamento di IMU e TASI S.M.Perego
31/05/2017 Nessuna variazione alle aliquote IMU e TASI per il 2017 S.M.Perego
01/06/2017 Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati sui finanziamenti agevolati per il sisma S.M.Perego
01/06/2017 Sulla determinazione dell’ACE si torna indietro S.M.Perego
01/06/2017 Modificati i termini per l’esercizio della detrazione dell’IVA S.M.Perego
01/06/2017 Nel Ddl di conversione del DL 50/2017 anche le locazioni brevi subiscono una modifica S.M.Perego
01/06/2017 Dall’INPS partono le indagini sui finti rapporti di lavoro S.M.Perego
07/06/2017 Entro il 15.6.2017 le comunicazioni sulle rottamazioni dei ruoli S.M.Perego
07/06/2017 Nel cassetto fiscale le comunicazioni di anomalia dei dati relativi agli studi di settore S.M.Perego

Records 1861 to 1870 of 2397
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Titolo: Anche l’ampliamento di edifici è soggetto al reverse charge   Data : 14/03/2016
Anche l’ampliamento di edifici è soggetto al reverse charge
Con la risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-08065 del 10.3.2016 in Commissione Finanze della Camera, è stato chiarito che l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile di cui all'art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 è estesa anche all'attività dell'impresa che effettua lavori di opere murarie nell'ambito dell'ampliamento di un edificio, in quanto lavori riconducibili alle prestazioni per il completamento relative ad edifici.
La circ. Agenzia delle Entrate 27.3.2015 n. 14 ha stabilito che deve farsi ricorso ai codici ATECO 2007 al fine di individuare le prestazioni rientranti nell'ambito di applicazione del citati art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 e ha fornito un'elencazione dei codici stessi. Fra questi vi è anche il codice ATECO 2007 43.39.01 ("Attività non specializzate di lavori edili").
Secondo quanto sostenuto dagli interroganti, e confermato dall'Amministrazione finanziaria, se si effettuano solo parti specifiche del processo di costruzione, i lavori di opere murarie vanno ricondotti a tale ultimo codice (che comprende anche "Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.") e non al codice 41.2 "Costruzione di edifici residenziali e non residenziali".
Sorgono alcuni dubbi riguardo alla riconducibilità delle prestazioni in esame fra i lavori di completamento piuttosto che tra i lavori di costruzione, tuttavia, rileva l'Autrice, le incongruenze sono endemiche in un sistema che impone di delimitare l'ambito di applicazione del reverse charge di cui all'art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 sulla base dell'unico criterio della suddivisione mediante codici di attività di cui alla Tabella ATECO 2007.
Fonte: Interrogazione parlamentare 10.3.2016 n. 5-08065 - Circolare Agenzia Entrate 27.3.2015 n. 14 - Il Quotidiano del Commercialista del 12.3.2016 - "Ampliamento degli edifici soggetto a reverse charge" - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego