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16/07/2015 La cessione di energia elettrica al GSE spa soggetta alla fattura elettronica dal 20.7.2015 S.M.Perego
16/07/2015 Scade oggi il termine di versamento delle imposte e dei contributi risultanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015 S.M.Perego
16/07/2015 La Certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE) si rinnova nuovamente dal 1.10.2015 S.M.Perego
16/07/2015 La Cassazione interviene sull’omesso Reverse Charge conseguente a un acquisto intracomunitario S.M.Perego
20/07/2015 Un Nuovo aggiornamento di GE.RI.CO al 17 luglio. S.M.Perego
20/07/2015 Finalmente un servizio gratuito per la fatturazione elettronica dal 1.7.2016 S.M.Perego
20/07/2015 Le imposte pagate all’estero vengono riconosciute dalle CTP anche in assenza di dichiarazione S.M.Perego
21/07/2015 Senza speranza di ripensamento la deduzione forfetaria delle spese non documentate per gli autotrasportatori S.M.Perego
21/07/2015 Possibile ricorrere al finanziamento per liquidare il TFR in busta paga S.M.Perego
21/07/2015 Entro il 27.7.2015 la presentazione dei modelli INTRASTAT servizi relativa al secondo trimestre 2015 S.M.Perego

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Titolo: Anche l’ampliamento di edifici č soggetto al reverse charge   Data : 14/03/2016
Anche l’ampliamento di edifici è soggetto al reverse charge
Con la risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-08065 del 10.3.2016 in Commissione Finanze della Camera, è stato chiarito che l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile di cui all'art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 è estesa anche all'attività dell'impresa che effettua lavori di opere murarie nell'ambito dell'ampliamento di un edificio, in quanto lavori riconducibili alle prestazioni per il completamento relative ad edifici.
La circ. Agenzia delle Entrate 27.3.2015 n. 14 ha stabilito che deve farsi ricorso ai codici ATECO 2007 al fine di individuare le prestazioni rientranti nell'ambito di applicazione del citati art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 e ha fornito un'elencazione dei codici stessi. Fra questi vi è anche il codice ATECO 2007 43.39.01 ("Attività non specializzate di lavori edili").
Secondo quanto sostenuto dagli interroganti, e confermato dall'Amministrazione finanziaria, se si effettuano solo parti specifiche del processo di costruzione, i lavori di opere murarie vanno ricondotti a tale ultimo codice (che comprende anche "Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.") e non al codice 41.2 "Costruzione di edifici residenziali e non residenziali".
Sorgono alcuni dubbi riguardo alla riconducibilità delle prestazioni in esame fra i lavori di completamento piuttosto che tra i lavori di costruzione, tuttavia, rileva l'Autrice, le incongruenze sono endemiche in un sistema che impone di delimitare l'ambito di applicazione del reverse charge di cui all'art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 sulla base dell'unico criterio della suddivisione mediante codici di attività di cui alla Tabella ATECO 2007.
Fonte: Interrogazione parlamentare 10.3.2016 n. 5-08065 - Circolare Agenzia Entrate 27.3.2015 n. 14 - Il Quotidiano del Commercialista del 12.3.2016 - "Ampliamento degli edifici soggetto a reverse charge" - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego