Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
23/05/2016 Il 20% dell’IMU pagata sugli immobili strumentali è sempre deducibile S.M.Perego
20/06/2016 La ruralità del fabbricato dipende sempre dalla sua destinazione d’uso S.M.Perego
06/06/2016 Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde S.M.Perego
21/06/2016 Il leasing abitativo rientra tra gli oneri detraibili S.M.Perego
22/06/2016 La c.d. “Società di comodo” può omettere il pagamento delle imposte S.M.Perego
22/06/2016 L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI S.M.Perego
22/06/2016 La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale S.M.Perego
23/06/2016 Al via il decreto anticorruzione S.M.Perego
23/06/2016 Accertamenti mirati ai rimborsi da 730 superiori a 4.000,00 euro S.M.Perego
23/06/2016 Il canone RAI non deve essere assoggettato ad IVA S.M.Perego

Records 421 to 430 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Anche l’ampliamento di edifici è soggetto al reverse charge   Data : 14/03/2016
Anche l’ampliamento di edifici è soggetto al reverse charge
Con la risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-08065 del 10.3.2016 in Commissione Finanze della Camera, è stato chiarito che l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile di cui all'art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 è estesa anche all'attività dell'impresa che effettua lavori di opere murarie nell'ambito dell'ampliamento di un edificio, in quanto lavori riconducibili alle prestazioni per il completamento relative ad edifici.
La circ. Agenzia delle Entrate 27.3.2015 n. 14 ha stabilito che deve farsi ricorso ai codici ATECO 2007 al fine di individuare le prestazioni rientranti nell'ambito di applicazione del citati art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 e ha fornito un'elencazione dei codici stessi. Fra questi vi è anche il codice ATECO 2007 43.39.01 ("Attività non specializzate di lavori edili").
Secondo quanto sostenuto dagli interroganti, e confermato dall'Amministrazione finanziaria, se si effettuano solo parti specifiche del processo di costruzione, i lavori di opere murarie vanno ricondotti a tale ultimo codice (che comprende anche "Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.") e non al codice 41.2 "Costruzione di edifici residenziali e non residenziali".
Sorgono alcuni dubbi riguardo alla riconducibilità delle prestazioni in esame fra i lavori di completamento piuttosto che tra i lavori di costruzione, tuttavia, rileva l'Autrice, le incongruenze sono endemiche in un sistema che impone di delimitare l'ambito di applicazione del reverse charge di cui all'art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 sulla base dell'unico criterio della suddivisione mediante codici di attività di cui alla Tabella ATECO 2007.
Fonte: Interrogazione parlamentare 10.3.2016 n. 5-08065 - Circolare Agenzia Entrate 27.3.2015 n. 14 - Il Quotidiano del Commercialista del 12.3.2016 - "Ampliamento degli edifici soggetto a reverse charge" - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego