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06/02/2017 Chiarite le modalità di compilazione dei dati di spesa per gli amministratori di condominio S.M.Perego
07/02/2017 Gli impianti di risalita si accatastano in D/8 S.M.Perego
22/02/2017 Prorogata la trasmissione dei dati da parte degli amministratori di condominio al 7.3.2017 S.M.Perego
27/04/2017 Indetraibile l’IVA erroneamente addebitata sulle operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
24/02/2017 Per le imprese minori occorre annotare i singoli incassi e pagamenti S.M.Perego
24/02/2017 Ridotti ulteriormente i compensi ai CAF S.M.Perego
23/02/2017 Sul Rent to buy uno studio del Notariato S.M.Perego
22/02/2017 INPS Trattamenti di integrazione salariale - Importi massimi relativi al 2017 S.M.Perego
16/02/2017 Dal 20 febbraio le domande per il credito d'imposta per i sistemi di videosorveglianza S.M.Perego
22/02/2017 Il nuovo modello di dichiarazione d'intento è utilizzabile dall'1.3.2017 – Chiarimenti S.M.Perego

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Titolo: Ricorso al ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del comodato   Data : 14/03/2016
Ricorso al ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del comodato
Il co. 10 dell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevede, dall'1.1.2016, una riduzione del 50% della base imponibile dell'IMU/TASI per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero ai genitori oppure ai figli) che la destinano ad abitazione principale.
Per fruire del beneficio è necessario che:
- il contratto sia registrato;
- il proprietario dell'immobile (comodante) possieda un solo immobile in Italia;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Si ricorda che nel caso di comodato in forma scritta, la registrazione deve avvenire entro 20 giorni dalla stipula e l'imposta di registro è pari a 200,00 euro.
I comodati verbali stipulati in data antecedente all'1.1.2016, invece, possono beneficiare dell'agevolazione se sono stati registrati entro l'1.3.2016 (ris. Min. Economia e finanze 17.2.2016 n. 1/DF).
In ogni caso, anche per la registrazione dei contratti di comodato, in qualunque forma redatti, trova applicazione la disciplina del ravvedimento operoso.
Fonte: Notiziario Eutekne - Risoluzione Min. Economia e Finanze 17.2.2016 n. 1/DF
Sezione:   Autore : S.M.Perego