Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
27/07/2016 Da domani il via alla nuova SCIA S.M.Perego
16/09/2016 Da oggi si possono presentare le istanze di rimborso sul canone RAI S.M.Perego
14/03/2016 Da sabato 12.3.2016 le dimissioni sono solo telematiche S.M.Perego
06/02/2017 Dagli iper-ammortamenti sono esclusi gli esercenti arti e professioni S.M.Perego
11/07/2016 Dai distributori automatici l’invio telematico dei corrispettivi S.M.Perego
22/03/2017 Dai voucher al lavoro nero S.M.Perego
16/12/2015 Dal 1.1.2016 diminuito il tasso di interesse legale S.M.Perego
30/09/2015 Dal 1.1.2016 entrano in vigore i Principi Italiani di Valutazione (OIV) S.M.Perego
14/10/2015 Dal 1.1.2016 spariscono i Co.Co.Pro. S.M.Perego
10/11/2015 Dal 1.1.2017 abolito il regime speciale per gli agricoltori S.M.Perego

Records 421 to 430 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Ricorso al ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del comodato   Data : 14/03/2016
Ricorso al ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del comodato
Il co. 10 dell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevede, dall'1.1.2016, una riduzione del 50% della base imponibile dell'IMU/TASI per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero ai genitori oppure ai figli) che la destinano ad abitazione principale.
Per fruire del beneficio è necessario che:
- il contratto sia registrato;
- il proprietario dell'immobile (comodante) possieda un solo immobile in Italia;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Si ricorda che nel caso di comodato in forma scritta, la registrazione deve avvenire entro 20 giorni dalla stipula e l'imposta di registro è pari a 200,00 euro.
I comodati verbali stipulati in data antecedente all'1.1.2016, invece, possono beneficiare dell'agevolazione se sono stati registrati entro l'1.3.2016 (ris. Min. Economia e finanze 17.2.2016 n. 1/DF).
In ogni caso, anche per la registrazione dei contratti di comodato, in qualunque forma redatti, trova applicazione la disciplina del ravvedimento operoso.
Fonte: Notiziario Eutekne - Risoluzione Min. Economia e Finanze 17.2.2016 n. 1/DF
Sezione:   Autore : S.M.Perego