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24/03/2016 Dal 2 maggio possibile presentare le istanze per la “Nuova Sabatini-ter” S.M.Perego
25/03/2016 Disponibile il modello per dichiarare l’assenza di un apparecchio TV S.M.Perego
25/03/2016 Prorogata la presentazione del quadro BL dello Spesometro - Scade il 20.9.2016 S.M.Perego
29/03/2016 Disponibili i codici tributo per l’F24 per la dichiarazione di successione S.M.Perego
30/03/2016 Anche l’Unico PF diventa Precompilato S.M.Perego
30/03/2016 Accertamenti ai CAF da parte del Garante della privacy nel 2016 S.M.Perego
30/03/2016 INPS – Disponibili le istruzioni per l’esonero contributivo per le nuove assunzioni nell'anno 2016 S.M.Perego
30/03/2016 Trattamenti concessi in deroga alla disciplina generale - Circ. INPS S.M.Perego
31/03/2016 L’INPS diffonde le istruzioni operative per l’esonero contributivo per le nuove assunzioni nell'anno 2016 S.M.Perego
31/03/2016 Pronte le disposizioni attuative sull’imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività S.M.Perego

Records 821 to 830 of 2397
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Titolo: Ricorso al ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del comodato   Data : 14/03/2016
Ricorso al ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del comodato
Il co. 10 dell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevede, dall'1.1.2016, una riduzione del 50% della base imponibile dell'IMU/TASI per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero ai genitori oppure ai figli) che la destinano ad abitazione principale.
Per fruire del beneficio è necessario che:
- il contratto sia registrato;
- il proprietario dell'immobile (comodante) possieda un solo immobile in Italia;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Si ricorda che nel caso di comodato in forma scritta, la registrazione deve avvenire entro 20 giorni dalla stipula e l'imposta di registro è pari a 200,00 euro.
I comodati verbali stipulati in data antecedente all'1.1.2016, invece, possono beneficiare dell'agevolazione se sono stati registrati entro l'1.3.2016 (ris. Min. Economia e finanze 17.2.2016 n. 1/DF).
In ogni caso, anche per la registrazione dei contratti di comodato, in qualunque forma redatti, trova applicazione la disciplina del ravvedimento operoso.
Fonte: Notiziario Eutekne - Risoluzione Min. Economia e Finanze 17.2.2016 n. 1/DF
Sezione:   Autore : S.M.Perego