Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
24/03/2017 In arrivo la circolare sul regime di cassa per le imprese minori S.M.Perego
24/03/2017 Cambia la deducibilità degli interessi per il 2016 con il nuovo ROL S.M.Perego
27/03/2017 INPS – disponibili le istruzioni per i trattamenti pensionistici in cumulo S.M.Perego
27/03/2017 I contatti a canone concordato si estendono a tutti i comuni italiani S.M.Perego
27/03/2017 Anche per l’intermediario è applicabile il cumulo giuridico S.M.Perego
27/03/2017 Partono gli accertamenti da “Spesometro” S.M.Perego
27/03/2017 Le consultazioni personali di visure ipotecarie e catastali sono gratuite S.M.Perego
29/03/2017 Pubblicate le modalità di trasmissione dei dati delle comunicazioni trimestrali IVA S.M.Perego
29/03/2017 Scade il 31.3.2017 la trasmissione telematica del modello EAS S.M.Perego
29/03/2017 Entro il 2.5.2017 la domanda di rimborso IVA con il modello TR elevato a 30 mila euro senza alcuna garanzia S.M.Perego

Records 1691 to 1700 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del contratto di locazione anche con cedolare secca   Data : 14/03/2016
Ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del contratto di locazione anche con cedolare secca
Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 26/2011, l'opzione per la cedolare secca può essere espressa anche in sede di registrazione tardiva del contratto di locazione, operata avvalendosi del ravvedimento operoso.
In particolare, in questo caso il locatore deve comunicare al conduttore con raccomandata la volontà di rinunciare all'aggiornamento dei canoni e, quindi, presentare il modello RLI con opzione per l'imposta sostitutiva, corrispondendo le sanzioni per la tardiva registrazione, commisurate all'imposta di registro che sarebbe stata dovuta ove il contratto non fosse stato assoggettato a cedolare (l'imposta di registro non viene versata, in quanto sostituita dalla cedolare).
Secondo l'Autore, sebbene le "nuove" regole sul ravvedimento lo consentano "sine die", in tal caso l'opzione tardiva per la cedolare secca non può avvenire oltre il termine per la presentazione del modello Unico relativo all'anno di riferimento.
Invece, in caso di opzione tardiva operata in annualità successive alla prima, l'istituto cui fare riferimento è la remissione in bonis di cui all'art. 2 del DL 16/2012. Questa, tuttavia, è da escludere in presenza di mero "ripensamento", quindi, ove l'imposta di registro sia stata pagata integralmente al momento della registrazione.
Inoltre, anche in questo caso è necessaria la rinuncia all'aggiornamento del canone.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego