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29/09/2015 Approvato lo schema di DLgs. relativo alla riforma delle sanzioni amministrative S.M.Perego
18/01/2016 Approvazione definitiva dei modelli IVA 2016 S.M.Perego
22/01/2010 Approvazione modelli di dichiarazione news S.M.Perego
19/05/2015 Aree destinate a S.M.Perego
04/04/2018 Aree pertinenziali edificabili soggette a plusvalenza S.M.Perego
19/11/2015 Aree pertinenziali non sempre certe S.M.Perego
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19/11/2015 ASpI – Nuovo messaggio INPS S.M.Perego
21/12/2015 Assegno emergenziale - l’INPS fornisce le istruzioni operative S.M.Perego

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Titolo: Ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del contratto di locazione anche con cedolare secca   Data : 14/03/2016
Ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del contratto di locazione anche con cedolare secca
Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 26/2011, l'opzione per la cedolare secca può essere espressa anche in sede di registrazione tardiva del contratto di locazione, operata avvalendosi del ravvedimento operoso.
In particolare, in questo caso il locatore deve comunicare al conduttore con raccomandata la volontà di rinunciare all'aggiornamento dei canoni e, quindi, presentare il modello RLI con opzione per l'imposta sostitutiva, corrispondendo le sanzioni per la tardiva registrazione, commisurate all'imposta di registro che sarebbe stata dovuta ove il contratto non fosse stato assoggettato a cedolare (l'imposta di registro non viene versata, in quanto sostituita dalla cedolare).
Secondo l'Autore, sebbene le "nuove" regole sul ravvedimento lo consentano "sine die", in tal caso l'opzione tardiva per la cedolare secca non può avvenire oltre il termine per la presentazione del modello Unico relativo all'anno di riferimento.
Invece, in caso di opzione tardiva operata in annualità successive alla prima, l'istituto cui fare riferimento è la remissione in bonis di cui all'art. 2 del DL 16/2012. Questa, tuttavia, è da escludere in presenza di mero "ripensamento", quindi, ove l'imposta di registro sia stata pagata integralmente al momento della registrazione.
Inoltre, anche in questo caso è necessaria la rinuncia all'aggiornamento del canone.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego