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Data Titolo Sezione Autore
19/07/2016 Entro il 31.12.2016 la contabilizzazione dei consumi effettivi per ogni singola unità immobiliare S.M.Perego
16/11/2016 Entro il 31.12.2016 occorre adeguare gli statuti delle società a partecipazione pubblica S.M.Perego
26/05/2016 Entro il 31.5.2016 è possibile ricorrere all’estromissione agevolata S.M.Perego
30/04/2018 Entro il 4 luglio 2018 si dichiarano alla CCIAA i proprietari effettivi di Spa e Trust S.M.Perego
25/01/2016 Entro il 7 marzo la trasmissione telematica della C.U. 2016 S.M.Perego
07/03/2016 Entro oggi la trasmissione telematica delle certificazioni uniche - Esclusi artigiani e commercianti forfetari S.M.Perego
19/01/2017 Equitalia – Nuovo modello “DA2” per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
16/09/2014 Equitalia Notifiche via PEC news S.M.Perego
05/12/2016 Equitalia pubblica un nuovo modello per la definizione dei ruoli S.M.Perego
19/12/2016 Equitalia salva la rottamazione delle rate scadenti dall'1.10.2016 al 31.12.2016 S.M.Perego

Records 661 to 670 of 2397
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Titolo: Ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del contratto di locazione anche con cedolare secca   Data : 14/03/2016
Ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del contratto di locazione anche con cedolare secca
Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 26/2011, l'opzione per la cedolare secca può essere espressa anche in sede di registrazione tardiva del contratto di locazione, operata avvalendosi del ravvedimento operoso.
In particolare, in questo caso il locatore deve comunicare al conduttore con raccomandata la volontà di rinunciare all'aggiornamento dei canoni e, quindi, presentare il modello RLI con opzione per l'imposta sostitutiva, corrispondendo le sanzioni per la tardiva registrazione, commisurate all'imposta di registro che sarebbe stata dovuta ove il contratto non fosse stato assoggettato a cedolare (l'imposta di registro non viene versata, in quanto sostituita dalla cedolare).
Secondo l'Autore, sebbene le "nuove" regole sul ravvedimento lo consentano "sine die", in tal caso l'opzione tardiva per la cedolare secca non può avvenire oltre il termine per la presentazione del modello Unico relativo all'anno di riferimento.
Invece, in caso di opzione tardiva operata in annualità successive alla prima, l'istituto cui fare riferimento è la remissione in bonis di cui all'art. 2 del DL 16/2012. Questa, tuttavia, è da escludere in presenza di mero "ripensamento", quindi, ove l'imposta di registro sia stata pagata integralmente al momento della registrazione.
Inoltre, anche in questo caso è necessaria la rinuncia all'aggiornamento del canone.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego