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16/01/2017 INPS Disponibile l’estratto conto contributivo integrato S.M.Perego
16/01/2017 Entro il 16.2.2017 il pagamento dell’autoliquidazione INAIL - Esclusi i terremotati S.M.Perego
16/01/2017 La PEC equivale sempre alla raccomandata S.M.Perego
16/01/2017 Nessuna sanzione se si rinuncia entro l’anno al beneficio “Prima casa” bis S.M.Perego
16/01/2017 Per le imprese edili contributi ridotti S.M.Perego
16/01/2017 Se si omette la registrazione della proroga non si perde la Cedolare Secca S.M.Perego
17/01/2017 L’omesso versamento di ritenute previdenziali superiore a 10 mila euro configura nuovo reato S.M.Perego
17/01/2017 L’Agenzia delle Entrate scrive ai proprietari di fabbricati rurali non accatastati S.M.Perego
17/01/2017 On line le bozze dei modelli Redditi SC 2017, ENC 2017 e CNM 2017 S.M.Perego

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Titolo: INPS - Ai fini del cumulo rileva anche la contribuzione estera   Data : 14/03/2016
INPS - Ai fini del cumulo rileva anche la contribuzione estera
Con il messaggio n. 1094 del 9.3.2016, l'INPS ha chiarito che la contribuzione estera può essere considerata utile ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, di inabilità e ai superstiti in regime di cumulo a condizione che sia maturata in un Paese nel quale trovi applicazione la normativa comunitaria in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, ovvero in un Paese extracomunitario con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo bilaterale di previdenza sociale che preveda la totalizzazione internazionale. Con l'occasione, l'INPS ha altresì precisato che non tutti i periodi maturati all'estero sono cumulabili, dovendosi rispettare il minimale di contribuzione per l'accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (un anno), ovvero dai singoli accordi bilaterali.
Si ricorda che la facoltà di ricorrere alla pensione in regime di cumulo, scelta ulteriore rispetto alla totalizzazione ex DLgs. 42/2006 e alla ricongiunzione di cui alla L. 29/79, è stata prevista, a decorrere dall'1.1.2013, dalla L. 228/2012. In pratica, al fine del conseguimento di un'unica pensione erogata dall'INPS, viene consentito agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per IVS dei lavoratori dipendenti, autonomi e alle forme sostitutive ed esclusive, nonché alla gestione separata ex L. 335/95 - ma ad eccezione delle Casse professionali - il cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle diverse gestioni previdenziali.
Per poter esercitare il diritto alla pensione di vecchiaia in regime di cumulo i richiedenti debbono rispettare una serie di condizioni, ovvero:
- non devono essere già titolari di un trattamento pensionistico in una delle gestioni oggetto del regime di cumulo (non rilevando a tal fine l'eventuale titolarità della pensione estera);
- non devono aver maturato i requisiti per il diritto al predetto trattamento pensionistico in nessuna delle predette gestioni;
- devono essere in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi più elevati tra quelli previsti dagli ordinamenti che disciplinano le predette gestioni;
- devono essere in possesso degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore risulti da ultimo iscritto.
Fonte: Messaggio INPS 9.3.2016 n. 1094 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.3.2016 - "Per conseguire la pensione in regime di cumulo utile la contribuzione estera" - Costa
Sezione:   Autore : S.M.Perego