Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
22/09/2016 Illegittimo l’accertamento da Studi di Settore nei confronti di un dipendente S.M.Perego
22/09/2016 Scade il 30 settembre la compilazione del registro dei beni ammortizzabili S.M.Perego
22/09/2016 Si estende al quinquennio precedente il riconoscimento del requisito della ruralità S.M.Perego
22/09/2016 Eliminato il taglio alle pensioni alle c.d. “Badanti Giovani” S.M.Perego
23/09/2016 Al giudice penale resta sempre la competenza nel determinare l’imposta evasa S.M.Perego
23/09/2016 L’intermediario che trasmette tardivamente le dichiarazioni dei redditi è soggetto a sanzioni S.M.Perego
23/09/2016 La compilazione del quadro LM S.M.Perego
05/09/2016 Sospesi gli adempimenti tributari per i soggetti colpiti dal sisma del 24.8.2016 S.M.Perego
27/09/2016 In arrivo un incremento sulle sanzioni da corruzione, anche tra privati S.M.Perego
28/09/2016 Il TFR, se iscritto a patrimonio, rileva ai fini IRAP S.M.Perego

Records 1591 to 1600 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: INPS - Ai fini del cumulo rileva anche la contribuzione estera   Data : 14/03/2016
INPS - Ai fini del cumulo rileva anche la contribuzione estera
Con il messaggio n. 1094 del 9.3.2016, l'INPS ha chiarito che la contribuzione estera può essere considerata utile ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, di inabilità e ai superstiti in regime di cumulo a condizione che sia maturata in un Paese nel quale trovi applicazione la normativa comunitaria in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, ovvero in un Paese extracomunitario con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo bilaterale di previdenza sociale che preveda la totalizzazione internazionale. Con l'occasione, l'INPS ha altresì precisato che non tutti i periodi maturati all'estero sono cumulabili, dovendosi rispettare il minimale di contribuzione per l'accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (un anno), ovvero dai singoli accordi bilaterali.
Si ricorda che la facoltà di ricorrere alla pensione in regime di cumulo, scelta ulteriore rispetto alla totalizzazione ex DLgs. 42/2006 e alla ricongiunzione di cui alla L. 29/79, è stata prevista, a decorrere dall'1.1.2013, dalla L. 228/2012. In pratica, al fine del conseguimento di un'unica pensione erogata dall'INPS, viene consentito agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per IVS dei lavoratori dipendenti, autonomi e alle forme sostitutive ed esclusive, nonché alla gestione separata ex L. 335/95 - ma ad eccezione delle Casse professionali - il cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle diverse gestioni previdenziali.
Per poter esercitare il diritto alla pensione di vecchiaia in regime di cumulo i richiedenti debbono rispettare una serie di condizioni, ovvero:
- non devono essere già titolari di un trattamento pensionistico in una delle gestioni oggetto del regime di cumulo (non rilevando a tal fine l'eventuale titolarità della pensione estera);
- non devono aver maturato i requisiti per il diritto al predetto trattamento pensionistico in nessuna delle predette gestioni;
- devono essere in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi più elevati tra quelli previsti dagli ordinamenti che disciplinano le predette gestioni;
- devono essere in possesso degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore risulti da ultimo iscritto.
Fonte: Messaggio INPS 9.3.2016 n. 1094 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.3.2016 - "Per conseguire la pensione in regime di cumulo utile la contribuzione estera" - Costa
Sezione:   Autore : S.M.Perego