Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
09/04/2018 Per i soggetti affetti da DSA aumentano le detrazioni IRPEF S.M.Perego
30/10/2018 Per i super-ammortamenti nessuna proroga nel 2019 S.M.Perego
04/07/2016 Per i taxisti è facile vincere la presunzione da studi di settore S.M.Perego
02/02/2017 Per il 2016 aumenta la detrazione per le spese scolastiche S.M.Perego
06/12/2017 Per il saldo IMU e TASI rileva la data del DOCFA S.M.Perego
04/04/2017 Per il socio di Srl confermata la doppia iscrizione all’INPS S.M.Perego
21/10/2016 Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA S.M.Perego
04/09/2018 Per L’accertamento con adesione non rilevano i termini del regolamento comunale S.M.Perego
23/05/2019 Per l’affidabilità dei contribuenti un ulteriore onere a carico degli intermediari -ISA S.M.Perego
29/07/2016 Per l’aggiornamento degli OIC 9, 23, 25 e 26 sono disponibili le bozze per la consultazione S.M.Perego

Records 1821 to 1830 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: INPS - Ai fini del cumulo rileva anche la contribuzione estera   Data : 14/03/2016
INPS - Ai fini del cumulo rileva anche la contribuzione estera
Con il messaggio n. 1094 del 9.3.2016, l'INPS ha chiarito che la contribuzione estera può essere considerata utile ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, di inabilità e ai superstiti in regime di cumulo a condizione che sia maturata in un Paese nel quale trovi applicazione la normativa comunitaria in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, ovvero in un Paese extracomunitario con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo bilaterale di previdenza sociale che preveda la totalizzazione internazionale. Con l'occasione, l'INPS ha altresì precisato che non tutti i periodi maturati all'estero sono cumulabili, dovendosi rispettare il minimale di contribuzione per l'accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (un anno), ovvero dai singoli accordi bilaterali.
Si ricorda che la facoltà di ricorrere alla pensione in regime di cumulo, scelta ulteriore rispetto alla totalizzazione ex DLgs. 42/2006 e alla ricongiunzione di cui alla L. 29/79, è stata prevista, a decorrere dall'1.1.2013, dalla L. 228/2012. In pratica, al fine del conseguimento di un'unica pensione erogata dall'INPS, viene consentito agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per IVS dei lavoratori dipendenti, autonomi e alle forme sostitutive ed esclusive, nonché alla gestione separata ex L. 335/95 - ma ad eccezione delle Casse professionali - il cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle diverse gestioni previdenziali.
Per poter esercitare il diritto alla pensione di vecchiaia in regime di cumulo i richiedenti debbono rispettare una serie di condizioni, ovvero:
- non devono essere già titolari di un trattamento pensionistico in una delle gestioni oggetto del regime di cumulo (non rilevando a tal fine l'eventuale titolarità della pensione estera);
- non devono aver maturato i requisiti per il diritto al predetto trattamento pensionistico in nessuna delle predette gestioni;
- devono essere in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi più elevati tra quelli previsti dagli ordinamenti che disciplinano le predette gestioni;
- devono essere in possesso degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore risulti da ultimo iscritto.
Fonte: Messaggio INPS 9.3.2016 n. 1094 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.3.2016 - "Per conseguire la pensione in regime di cumulo utile la contribuzione estera" - Costa
Sezione:   Autore : S.M.Perego