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Data Titolo Sezione Autore
30/04/2018 L’assegnazione agevolata di beni ai soci si dichiara nel quadro RQ del modello REDDITI 2018 S.M.Perego
04/11/2015 L’assegnazione dei beni ai soci passa tramite la costituzione di una società semplice S.M.Perego
12/10/2016 L’assemblea dei soci è sovrana nelle associazioni S.M.Perego
05/11/2015 L’assicurazione applica la ritenuta in acconto S.M.Perego
12/05/2016 L’assoggettamento all’IRAP per i professionisti non trova pace S.M.Perego
12/10/2015 L’atto di costituzione del trust escluso dalle imposte ipotecarie e catastali S.M.Perego
23/05/2017 L’autocertificazione del contribuente necessaria per l’apposizione del visto di conformità S.M.Perego
05/09/2016 L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) aumenta i propri poteri S.M.Perego
08/03/2017 L’avviamento deve essere corrisposto solo al rilascio dell’immobile S.M.Perego
16/10/2015 L’avviamento subisce una variazione alle percentuali di ammortamento S.M.Perego

Records 1191 to 1200 of 2397
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Titolo: Previste maggiori tutele INPS per gli iscritti alla gestione separata   Data : 14/03/2016
Previste maggiori tutele INPS per gli iscritti alla gestione separata
Inserendo l’art. 64-ter nell’ambito del DLgs. 151/2001, il DLgs. 80/2015 (attuativo del “Jobs Act”) ha esteso il c.d. principio di “automaticità” delle prestazioni:
- alle indennità per congedo di maternità (astensione obbligatoria) e di paternità, di cui, quindi, viene ammessa la fruibilità anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del soggetto obbligato all’adempimento;
- spettanti alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95, non iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie.
L’INPS, con la circ. 26.2.2016 n. 42, ha precisato che la nuova disposizione trova applicazione:
- per i soli lavoratori “parasubordinati” (collaboratori coordinati e continuativi o associati in partecipazione), i quali non sono responsabili del versamento della contribuzione, che è, invece, in capo al committente o associante. Sono esclusi i lavoratori iscritti alla Gestione separata responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva, quali i liberi professionisti;
- per i periodi di congedo di maternità/paternità iniziati in data successiva al 25.6.2015 ovvero in corso di fruizione a tale data, anche per la parte di congedo anteriore (c.d. periodi “a cavaliere”). Sono, invece, esclusi
i periodi di congedo di maternità/paternità conclusisi prima del 25.6.2015, così come i peridi di congedo parentale (astensione facoltativa);
- a condizione che, per almeno 3 mensilità nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo di congedo, la contribuzione risulti “dovuta”, avendo il committente/associante provveduto a pagare il compenso alla lavoratrice o al lavoratore, anche se non effettivamente versata.
Fonte: Circolare INPS 26.2.2016 n. 42 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego