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Data Titolo Sezione Autore
03/10/2016 L’incentivo del conto termico vale anche per l’acquisto di stufe S.M.Perego
29/09/2016 Le “Cause di non punibilità” hanno sempre effetto retroattivo S.M.Perego
29/09/2016 Le CFC White scontano le differenze temporali S.M.Perego
29/09/2016 I rimborsi spese per car sharing sono esclusi dal reddito S.M.Perego
29/09/2016 La verifica dell’autonoma organizzazione non può essere definita con l’interpello S.M.Perego
29/09/2016 Ancora una versione di GERICO rilasciata il 29.9.2016 S.M.Perego
30/09/2016 Aggiornati i tassi soglia di “Usura” in vigore dall’1.10.2016 S.M.Perego
30/09/2016 Anche i revisori devono comunicare il loro indirizzo PEC al MEF S.M.Perego
30/09/2016 Si perde la non punibilità se si omettono due versamenti consecutivi S.M.Perego
30/09/2016 In autotutela e contro il silenzio-rifiuto è possibile il ricorso alla C.T.P. S.M.Perego

Records 1931 to 1940 of 2397
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Titolo: Previste maggiori tutele INPS per gli iscritti alla gestione separata   Data : 14/03/2016
Previste maggiori tutele INPS per gli iscritti alla gestione separata
Inserendo l’art. 64-ter nell’ambito del DLgs. 151/2001, il DLgs. 80/2015 (attuativo del “Jobs Act”) ha esteso il c.d. principio di “automaticità” delle prestazioni:
- alle indennità per congedo di maternità (astensione obbligatoria) e di paternità, di cui, quindi, viene ammessa la fruibilità anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del soggetto obbligato all’adempimento;
- spettanti alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95, non iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie.
L’INPS, con la circ. 26.2.2016 n. 42, ha precisato che la nuova disposizione trova applicazione:
- per i soli lavoratori “parasubordinati” (collaboratori coordinati e continuativi o associati in partecipazione), i quali non sono responsabili del versamento della contribuzione, che è, invece, in capo al committente o associante. Sono esclusi i lavoratori iscritti alla Gestione separata responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva, quali i liberi professionisti;
- per i periodi di congedo di maternità/paternità iniziati in data successiva al 25.6.2015 ovvero in corso di fruizione a tale data, anche per la parte di congedo anteriore (c.d. periodi “a cavaliere”). Sono, invece, esclusi
i periodi di congedo di maternità/paternità conclusisi prima del 25.6.2015, così come i peridi di congedo parentale (astensione facoltativa);
- a condizione che, per almeno 3 mensilità nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo di congedo, la contribuzione risulti “dovuta”, avendo il committente/associante provveduto a pagare il compenso alla lavoratrice o al lavoratore, anche se non effettivamente versata.
Fonte: Circolare INPS 26.2.2016 n. 42 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego