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21/12/2017 Dall’1.1.2018 nuova fattura elettronica per l’acquisto di farmaci S.M.Perego
21/12/2017 Reverse charge anche per la cessione di rottami di vetro S.M.Perego
21/12/2017 La notifica ad un solo condebitore interrompe la decadenza dei termini S.M.Perego
22/12/2017 Pronte le lettere di invito alla “compliance” anche per il quadro RW S.M.Perego
22/12/2017 Per l'acquisto dei carburanti anticipato l’obbligo di fatturazione elettronica all’1.7.2018 S.M.Perego
22/12/2017 Rinviato l’obbligo di fatturazione elettronica nel c.d. tax free shopping S.M.Perego
22/12/2017 Nessun limite di spesa alle detrazioni sulle ristrutturazioni S.M.Perego
22/12/2017 Permangono i dubbi sulla detraibilità dell’IVA per le fatture a cavallo dell’anno S.M.Perego
31/12/2017 Locazioni brevi - Aggregazione non sempre possibile S.M.Perego
03/01/2018 Il software RLI non funziona S.M.Perego

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Titolo: Previste maggiori tutele INPS per gli iscritti alla gestione separata   Data : 14/03/2016
Previste maggiori tutele INPS per gli iscritti alla gestione separata
Inserendo l’art. 64-ter nell’ambito del DLgs. 151/2001, il DLgs. 80/2015 (attuativo del “Jobs Act”) ha esteso il c.d. principio di “automaticità” delle prestazioni:
- alle indennità per congedo di maternità (astensione obbligatoria) e di paternità, di cui, quindi, viene ammessa la fruibilità anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del soggetto obbligato all’adempimento;
- spettanti alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95, non iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie.
L’INPS, con la circ. 26.2.2016 n. 42, ha precisato che la nuova disposizione trova applicazione:
- per i soli lavoratori “parasubordinati” (collaboratori coordinati e continuativi o associati in partecipazione), i quali non sono responsabili del versamento della contribuzione, che è, invece, in capo al committente o associante. Sono esclusi i lavoratori iscritti alla Gestione separata responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva, quali i liberi professionisti;
- per i periodi di congedo di maternità/paternità iniziati in data successiva al 25.6.2015 ovvero in corso di fruizione a tale data, anche per la parte di congedo anteriore (c.d. periodi “a cavaliere”). Sono, invece, esclusi
i periodi di congedo di maternità/paternità conclusisi prima del 25.6.2015, così come i peridi di congedo parentale (astensione facoltativa);
- a condizione che, per almeno 3 mensilità nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo di congedo, la contribuzione risulti “dovuta”, avendo il committente/associante provveduto a pagare il compenso alla lavoratrice o al lavoratore, anche se non effettivamente versata.
Fonte: Circolare INPS 26.2.2016 n. 42 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego